Art. 14 Erogazioni e relative garanzie 1. Per ciascun progetto approvato, ed ammesso al finanziamento, il Ministero attraverso specifico decreto di concessione, assicura una quota di anticipazione secondo le misure stabilite nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. 2. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente art. 12, il Ministero, in base al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale ed in coerenza con il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, previsti dal decreto di concessione del finanziamento di cui al precedente art. 11, comma 1, dispone le erogazioni del contributo pubblico, sino al massimo del 90% del costo complessivamente approvato. 3. Secondo le tempistiche e le modalita' definite dal singolo bando/avviso, il Ministero, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al precedente art. 13, accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative ai fini del riallineamento contabile. 4. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro, secondo gli indirizzi definiti nell'ambito dei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. 5. L'erogazione finale e' disposta a conclusione delle attivita' progettuali, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai soggetti attuatori e positivamente valutati secondo la procedura di cui all'art. 13. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, e' disposto il recupero della differenza.