Art. 14 
 
                   Erogazioni e relative garanzie 
 
  1. Per ciascun progetto approvato, ed ammesso al finanziamento,  il
Ministero attraverso specifico decreto di concessione,  assicura  una
quota di  anticipazione  secondo  le  misure  stabilite  nei  singoli
bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. 
  2. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente art. 12,
il Ministero, in base al conseguimento dei milestones  e  targets  di
livello europeo e nazionale ed in coerenza con il piano dei pagamenti
connesso al conseguimento  dei  medesimi,  previsti  dal  decreto  di
concessione del finanziamento di cui al precedente art. 11, comma  1,
dispone le erogazioni del contributo pubblico, sino  al  massimo  del
90% del costo complessivamente approvato. 
  3. Secondo le tempistiche  e  le  modalita'  definite  dal  singolo
bando/avviso, il Ministero, sulla base degli esiti delle verifiche di
cui al precedente art. 13, accerta il contributo pubblico maturato in
relazione  alle   spese   ammissibili,   rispetto   alle   erogazioni
precedentemente  disposte,  adottando,  se  necessario,  le  relative
procedure compensative ai fini del riallineamento contabile. 
  4. Nei casi di  erogazioni  in  favore  di  soggetti  attuatori  di
diritto  privato,  le   medesime   dovranno   essere   garantite   da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da
strumenti forniti a garanzia  da  un  ente  pubblico  o  dallo  Stato
membro,  secondo  gli  indirizzi  definiti  nell'ambito  dei  singoli
bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. 
  5. L'erogazione finale e' disposta a  conclusione  delle  attivita'
progettuali,  sulla  base  dei  costi  effettivamente  sostenuti  dai
soggetti attuatori e positivamente valutati secondo la  procedura  di
cui all'art. 13. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente
disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato
in relazione alle spese ammissibili, e' disposto  il  recupero  della
differenza.