Art. 15 Varianti progettuali 1. Variazioni soggettive, riguardanti operazioni societarie dei beneficiari, e variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attivita', cosi' come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono ammissibili senza necessita' di comunicazione preventiva da parte dei soggetti attuatori ne' approvazione preventiva da parte del Ministero, a condizione che dette variazioni siano circoscritte a casi limitati rispetto al progetto originari e non abbiano impatto rispetto alle finalita' dell'intervento cosi' come definito nell'avviso di cui all'art. 7, comma 2 e al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto. 2. I singoli bandi/avvisi di finanziamento possono definire vincoli rispetto alle tipologie ed all'entita' delle variazioni ammissibili nel corso della realizzazione del progetto, l'eventuale procedura per la comunicazione delle medesime e l'approvazione da parte del Ministero. 3. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione del progetto e preliminare all'erogazione del saldo finale. 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, qualora, nel corso delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, emergano significative deviazioni rispetto ad uno dei seguenti elementi riportati nel decreto di concessione: a) finalita' dell'intervento; b) raggiungimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali; c) cronoprogramma di attuazione; d) volume di spesa; il Ministero, anche mediante il supporto di organi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dai singoli bandi/avvisi di finanziamento, puo' richiedere ai soggetti proponenti l'adozione di misure correttive e revisioni complessive di progetto, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell'intervento. 5. La proposta di revisione di cui al precedente comma e' valutata dal Ministero, anche mediante il supporto di organi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dai singoli bandi/avvisi di finanziamento, e approvata mediante apposito provvedimento ministeriale, a modifica del provvedimento di concessione e degli elementi ivi contenuti. 6. Qualora la procedura di cui al precedente comma non consenta comunque il corretto e completo svolgimento del progetto finanziato, il Ministero adotta le determinazioni di cui all'art. 17.