Art. 15 
 
                        Varianti progettuali 
 
  1. Variazioni soggettive,  riguardanti  operazioni  societarie  dei
beneficiari, e variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e
delle  attivita',  cosi'  come  presentato  in  fase  di  domanda  ed
approvato in fase di ammissione, sono ammissibili senza necessita' di
comunicazione  preventiva  da  parte  dei  soggetti   attuatori   ne'
approvazione preventiva da parte  del  Ministero,  a  condizione  che
dette variazioni siano  circoscritte  a  casi  limitati  rispetto  al
progetto originari e non  abbiano  impatto  rispetto  alle  finalita'
dell'intervento cosi' come definito nell'avviso di  cui  all'art.  7,
comma 2 e al  conseguimento  dei  milestones  e  targets  di  livello
europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'esecuzione  del
progetto. 
  2. I singoli bandi/avvisi di finanziamento possono definire vincoli
rispetto alle tipologie ed all'entita' delle  variazioni  ammissibili
nel corso della realizzazione del progetto, l'eventuale procedura per
la  comunicazione  delle  medesime  e  l'approvazione  da  parte  del
Ministero. 
  3. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di
decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione del progetto e
preliminare all'erogazione del saldo finale. 
  4. Fatto salvo quanto previsto ai commi  precedenti,  qualora,  nel
corso delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, emergano
significative  deviazioni  rispetto  ad  uno  dei  seguenti  elementi
riportati nel decreto di concessione: 
    a) finalita' dell'intervento; 
    b) raggiungimento dei milestones e targets di livello  europeo  e
nazionale, intermedi e finali; 
    c) cronoprogramma di attuazione; 
    d) volume di spesa; 
il Ministero, anche mediante il supporto di  organi  di  supervisione
scientifica di volta in volta individuati dai singoli bandi/avvisi di
finanziamento, puo' richiedere ai soggetti proponenti  l'adozione  di
misure correttive e  revisioni  complessive  di  progetto,  anche  in
termini di rideterminazione dei costi complessivi dell'intervento. 
  5. La proposta di revisione di cui al precedente comma e'  valutata
dal Ministero, anche mediante il supporto di organi  di  supervisione
scientifica di volta in volta individuati dai singoli bandi/avvisi di
finanziamento,   e   approvata   mediante   apposito    provvedimento
ministeriale, a modifica del provvedimento  di  concessione  e  degli
elementi ivi contenuti. 
  6. Qualora la procedura di cui al  precedente  comma  non  consenta
comunque il corretto e completo svolgimento del progetto  finanziato,
il Ministero adotta le determinazioni di cui all'art. 17.