Art. 16 Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post 1. Il Ministero attiva forme di monitoraggio periodiche finalizzate a valutare l'impatto e le ricadute generate dagli interventi finanziati, anche sul piano sociale ed economico. 2. I dati ed i risultati conseguiti per ciascun progetto confluiscono in apposite banche dati, con l'obiettivo di assicurarne l'accessibilita' ed il riutilizzo da parte della comunita' scientifica nazionale e internazionale. 3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.