Art. 16 
 
          Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post 
 
  1. Il Ministero attiva forme di monitoraggio periodiche finalizzate
a  valutare  l'impatto  e  le  ricadute  generate  dagli   interventi
finanziati, anche sul piano sociale ed economico. 
  2.  I  dati  ed  i  risultati  conseguiti  per   ciascun   progetto
confluiscono in apposite banche dati, con l'obiettivo di  assicurarne
l'accessibilita'  ed  il  riutilizzo   da   parte   della   comunita'
scientifica nazionale e internazionale. 
  3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, di dati e di  rapporti  tecnici  periodici
disposte dal Ministero.