Art. 17 Morosita', revoca e interruzione 1. Il bando/avviso prevede specificamente i casi di revoca del sostegno concesso, disposto con provvedimento del Ministero sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate ai sensi degli articoli precedenti. 2. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte in caso di: a) morosita' e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti; b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; c) grave inadempienza contrattuale, secondo quanto specificato nel bando/avviso; d) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' non sanabili ed imputabile al soggetto beneficiario; e) fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto e nei limiti di cui ai commi successivi; f) provvedimenti definitivi di altre autorita' vigilanti che comportino la perdita dei benefici concessi; g) altri casi previsti dal bando/avviso e atti collegati. 3. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il Ministero procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme gia' erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge e per contratto. 4. In caso di revoca parziale, il Ministero dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui agli articoli precedenti, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi, milestones e target e della autonoma funzionalita' della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il Ministero determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto beneficiario, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge e per contratto. 5. Nei casi di procedure fallimentari e altre procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai commi successivi, nel caso di intervento concluso, il Ministero puo' disporre, previo parere degli esperti di cui agli articoli precedenti, la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Nel caso di progetto in corso, il Ministero procede con le valutazioni di cui al comma 4, ai fini delle occorrenti determinazioni da assumere. 6. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attivita' progettuali si siano concluse positivamente prima della data di avvio della procedura - da intendersi coincidente con quella dei provvedimenti adottati dagli organi competenti ai sensi della normativa di riferimento - se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l'oggettiva continuazione delle attivita' imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca del contributo. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sara' riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attivita' si siano concluse positivamente, si puo' procedere chiedendo l'estinzione anticipata del finanziamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca individuati nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. Restano salvi i casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attivita' non si sono ancora concluse. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione. 7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, l'Amministrazione si avvarra' della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico che dovra' esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volonta' del soggetto beneficiario. In tale caso il soggetto beneficiario avra' diritto al valore della ricerca eseguito per la parte correttamente realizzata, cosi' come valutato all'esito delle verifiche previste, sino al momento dell'interruzione.