Art. 17 
 
                  Morosita', revoca e interruzione 
 
  1. Il bando/avviso prevede specificamente  i  casi  di  revoca  del
sostegno concesso, disposto con  provvedimento  del  Ministero  sulla
base delle verifiche e delle valutazioni effettuate  ai  sensi  degli
articoli precedenti. 
  2. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte  in
caso di: 
    a)  morosita'  e  mancata   restituzione   degli   interessi   di
preammortamento ovvero delle rate di  finanziamento  concesso,  fatte
salve le situazioni legate all'emanazione di specifici  provvedimenti
di emergenza  volti  all'introduzione  di  moratorie  temporanee  sul
pagamento di mutui e finanziamenti; 
    b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento
degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore,  caso
fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; 
    c) grave inadempienza contrattuale,  secondo  quanto  specificato
nel bando/avviso; 
    d) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' non sanabili
ed imputabile al soggetto beneficiario; 
    e) fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei  confronti
del  medesimo  di  altra  procedura  concorsuale,  fatta   salva   la
possibilita' per il Ministero di  valutare  la  compatibilita'  della
procedura medesima con la prosecuzione del progetto e nei  limiti  di
cui ai commi successivi; 
    f) provvedimenti definitivi  di  altre  autorita'  vigilanti  che
comportino la perdita dei benefici concessi; 
    g) altri casi previsti dal bando/avviso e atti collegati. 
  3. In caso di revoca totale del provvedimento  di  concessione  del
finanziamento, il Ministero procede con il  disimpegno  dei  relativi
importi e il recupero delle eventuali somme gia' erogate,  maggiorate
degli interessi dovuti per legge e per contratto. 
  4. In caso di revoca parziale, il Ministero dispone la valutazione,
attraverso gli esperti di cui agli articoli precedenti,  dello  stato
di  avanzamento,  del  livello  di  raggiungimento  degli  obiettivi,
milestones e  target  e  della  autonoma  funzionalita'  della  parte
correttamente  realizzata.  Sulla  base  degli  esiti,  il  Ministero
determina gli  importi  da  revocare  e  disimpegnare,  le  somme  da
riconoscere al soggetto beneficiario,  le  erogazioni  da  effettuare
ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli
interessi dovuti per legge e per contratto. 
  5.  Nei  casi  di  procedure   fallimentari   e   altre   procedure
concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui  ai  commi
successivi, nel  caso  di  intervento  concluso,  il  Ministero  puo'
disporre,  previo  parere  degli  esperti  di   cui   agli   articoli
precedenti, la revoca parziale del  provvedimento  di  concessione  e
delle somme erogate a  titolo  di  credito  agevolato  (recupero  del
debito residuo maggiorato degli interessi di  revoca).  Nel  caso  di
progetto in corso, il Ministero procede con le valutazioni di cui  al
comma 4, ai fini delle occorrenti determinazioni da assumere. 
  6. In caso di azienda in concordato  preventivo  o  amministrazione
straordinaria  le  cui  attivita'  progettuali  si   siano   concluse
positivamente  prima  della  data di  avvio  della  procedura  -   da
intendersi coincidente con quella dei  provvedimenti  adottati  dagli
organi competenti ai sensi della  normativa  di  riferimento - se  il
piano   di   ristrutturazione/concordatario    prevede    l'oggettiva
continuazione delle  attivita'  imprenditoriali  con  salvaguardia  e
mantenimento dei posti di lavoro, non  si  procede  alla  revoca  del
contributo. Il  credito  vantato,  oggetto  della  dichiarazione  del
credito, sara' riferito  al  solo  debito  residuo,  oltre  interessi
contrattualmente  previsti.  Nei  casi  di  azienda  in  liquidazione
volontaria le cui attivita' si siano concluse positivamente, si  puo'
procedere chiedendo l'estinzione anticipata del  finanziamento  entro
trenta  giorni  e,  in  caso  di  mancato  pagamento,  adottando   il
provvedimento di revoca, limitatamente  alla  parte  di  agevolazione
concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il  contestuale
recupero del debito residuo  maggiorato  degli  interessi  di  revoca
individuati nei singoli bandi/avvisi e/o nei  relativi  disciplinari.
Restano salvi i casi di azienda in  liquidazione  volontaria  le  cui
attivita' non si sono ancora concluse.  Nei  casi  di  concordato  in
bianco non viene  meno,  durante  la  pendenza  del  termine  per  la
presentazione del piano, il requisito di qualificazione. 
  7. In presenza di interruzione della ricerca  per  motivi  tecnici,
l'Amministrazione  si   avvarra'   della   valutazione   dell'esperto
tecnico-scientifico che dovra' esprimersi in merito alla tipologia di
interruzione, in particolare se la stessa sia  stata  determinata  da
motivi tecnici indipendenti dalla volonta' del soggetto beneficiario.
In tale caso il soggetto beneficiario avra' diritto al  valore  della
ricerca eseguito per la parte correttamente  realizzata,  cosi'  come
valutato  all'esito  delle  verifiche  previste,  sino   al   momento
dell'interruzione.