Art. 18 Progetti internazionali 1. Le modalita' di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali ai quali quest'ultimi afferiscono. 2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8 del presente decreto, per i soli bandi inseriti nell'ambito di iniziative internazionali nell'ambito dei quali le attivita' di valutazione scientifica ex ante e di selezione delle proposte da ammettere al finanziamento vengano effettuate a livello sovranazionale, il Ministero demanda dette attivita' alle suddette iniziative, riservandosi esclusivamente la valutazione dell'ammissibilita' e, nel caso di soggetti di diritto privato la verifica della loro posizione rispetto alle certificazioni camerali, antimafia e di regolarita' contributiva previste dalla legge. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, nella fase internazionale del bando, ovvero prima della selezione delle proposte da ammettere al finanziamento, possono essere apportate variazioni in accordo con le regole definite dal bando/avviso internazionale. 4. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori. 5. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero puo' affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa la stipula contrattuale e l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani come disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.