Art. 18 
 
                       Progetti internazionali 
 
  1. Le modalita' di  partecipazione,  valutazione  e  selezione  dei
progetti internazionali sono stabilite  nei  bandi/avvisi  europei  o
negli  accordi  bilaterali  o  multilaterali  ai  quali  quest'ultimi
afferiscono. 
  2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8  del  presente
decreto,  per  i  soli  bandi  inseriti  nell'ambito  di   iniziative
internazionali nell'ambito dei  quali  le  attivita'  di  valutazione
scientifica ex ante e di selezione delle  proposte  da  ammettere  al
finanziamento  vengano  effettuate  a  livello   sovranazionale,   il
Ministero  demanda  dette   attivita'   alle   suddette   iniziative,
riservandosi esclusivamente la valutazione dell'ammissibilita' e, nel
caso di soggetti di diritto privato la verifica della loro  posizione
rispetto alle certificazioni camerali,  antimafia  e  di  regolarita'
contributiva previste dalla legge. 
  3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.   15,   nella   fase
internazionale del bando, ovvero prima della selezione delle proposte
da ammettere al finanziamento, possono essere apportate variazioni in
accordo con le regole definite dal bando/avviso internazionale. 
  4. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo,  il  Ministero
prende  atto  dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate,   delle
graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il  finanziamento
dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni  dalla
conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto  di
ammissione al finanziamento dei progetti vincitori. 
  5.  Ove  previsto   negli   atti   costitutivi   delle   iniziative
internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli
organi gestionali di dette iniziative,  il  Ministero  puo'  affidare
agli organi gestionali delle iniziative  internazionali  la  gestione
della fase in itinere dei progetti, inclusa la stipula contrattuale e
l'erogazione  dei  fondi  nazionali  ai  beneficiari  italiani   come
disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14,  15,  16  e  17  del
presente decreto.