Art. 19 
 
                  Appalti pubblici pre-commerciali 
                        di ricerca e sviluppo 
 
  1. Per le  iniziative  di  ricerca  e  sviluppo,  rispondenti  alla
finalita' di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a  settori
strategici per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici  a
carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di  servizi
di ricerca e sviluppo mediante appalti  pubblici  pre-commerciali  ai
sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
nonche' in coerenza con gli orientamenti  della  comunicazione  della
Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007. 
  2. Per i servizi di cui  al  precedente  comma  1  sono  esclusi  i
provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato. 
  3. Il Ministero non avoca a se' lo sfruttamento esclusivo,  a  fini
propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo  derivanti
dall'appalto  pubblico  pre-commerciale   avviato.   I   diritti   di
proprieta'  intellettuale   spettano   interamente   agli   operatori
economici partecipanti alla gara di appalto pubblico pre-commerciale,
affinche' possano sfruttarli commercialmente, vendendo  la  soluzione
ad  acquirenti  terzi.  Le  singole  procedure  di  appalto   possono
prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico  e  soggetti
appaltatori, della proprieta' intellettuale dei risultati  conseguiti
dalla ricerca. 
  4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi  le  imprese,  in  forma
singola o associata, nonche' le universita',  gli  enti  pubblici  di
ricerca  e  gli  altri  organismi  di  ricerca  e  diffusione   della
conoscenza. Al fine di assicurare che  le  invenzioni  industriali  o
comunque i brevetti scaturiti  dall'attivita'  di  ricerca  espletata
nell'ambito  dell'appalto  pubblico  pre-commerciale  non   rimangano
inutilizzati,  i  bandi/avvisi  prevedono,   tra   i   requisiti   di
ammissione, che il soggetto che  intenda  concorrere  sia  dotato  di
strutture  organizzative  e  contabili   idonee   allo   sfruttamento
commerciale dei diritti  di  proprieta'  intellettuale  e  alla  loro
gestione. 
  5. Il Ministero puo' stipulare accordi ai sensi dell'art. 15  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  dell'art.  9,  commi  1  e  2  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  12  luglio  2011,   n.   106,   con   altre   pubbliche
amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione  di
procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a  soddisfare
specifici fabbisogni di innovazione.  Negli  accordi  e'  determinato
l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti  titolari  della
procedura. Il responsabile del procedimento e' nominato in ogni  caso
dal Ministero.