Art. 19 Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo 1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalita' di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori strategici per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici a carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007. 2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono esclusi i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato. 3. Il Ministero non avoca a se' lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale avviato. I diritti di proprieta' intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pubblico pre-commerciale, affinche' possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprieta' intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca. 4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonche' le universita', gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall'attivita' di ricerca espletata nell'ambito dell'appalto pubblico pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprieta' intellettuale e alla loro gestione. 5. Il Ministero puo' stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione. Negli accordi e' determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento e' nominato in ogni caso dal Ministero.