Art. 2 Strumenti di sostegno. Forme, misure e modalita' di assegnazione 1. Ai sensi dell'art. 60, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono strumenti a sostegno degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti nel territorio nazionale. 2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalita' di intervento compatibili con i limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento n. 651/2014. 3. L'agevolazione nella forma del credito agevolato e' soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque anni.