Art. 2 
 
                Strumenti di sostegno. Forme, misure 
                     e modalita' di assegnazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 60, comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  134, sono  strumenti  a  sostegno  degli   interventi:   i
contributi a fondo perduto,  il  credito  agevolato,  il  credito  di
imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  la
prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui  all'art.  7,
commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i  voucher
individuali di innovazione che  le  imprese  possono  utilizzare  per
progetti  di  innovazione  sviluppati  in  collaborazione   con   gli
organismi di ricerca  e  diffusione  della  conoscenza  presenti  nel
territorio nazionale. 
  2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al
precedente  comma  sono  fissate  nei  singoli  bandi/avvisi  secondo
percentuali e  modalita'  di  intervento  compatibili  con  i  limiti
previsti dalla disciplina dell'Unione europea in  tema  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione,  conformemente  a  quanto
stabilito dal regolamento n. 651/2014. 
  3. L'agevolazione nella forma del credito agevolato e' soggetta  ad
un tasso di interesse  determinato  con  apposito  provvedimento  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  (MEF),  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.   La   durata   del
finanziamento e' stabilita in un periodo  non  superiore  a  quindici
anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo  di
durata non eccedente i cinque anni.