Art. 20 
 
                          Social Innovation 
 
  1. Nel caso di interventi  diretti  al  sostegno  delle  azioni  di
Social Innovation di cui al precedente art. 1, comma  1,  n.  xiv)  e
art. 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,  si  rinvia  alle
disposizioni dei singoli bandi/avvisi.