Art. 21 Spin off per attivita' di ricerca 1. I soggetti proponenti possono presentare al Ministero dell'universita' e della ricerca una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 60, comma 4, lettera f-bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine l'intervento del Ministero opera secondo i criteri e le modalita' procedurali stabiliti nel presente decreto e negli appositi bandi/avvisi ministeriali. 2. Le domande di cui al comma precedente possono essere presentate da professori e ricercatori universitari e dagli enti pubblici di ricerca e da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o piu' dei soggetti previsti all'art. 5 del presente decreto, che saranno specificati negli appositi bandi/avvisi ministeriali, comprese le societa' di assicurazione, le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Alla presentazione della domanda, i soggetti proponenti devono contestualmente allegare alla medesima formale dichiarazione di impegno a costituirsi in societa' entro e non oltre la data di decretazione di concessione dell'agevolazione, e comunque entro e non oltre trenta giorni da una formale richiesta da parte del Ministero. 5. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale nonche' le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire. 6. I soggetti proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del progetto di ricerca, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonche' ad un piano di sviluppo e ad un piano finanziario della nuova societa'. I soggetti proponenti si impegnano, altresi', a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della domanda. 7. Le modalita' di presentazione delle domande, le modalita' ed i criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti di aiuto concedibili, le modalita' di rendicontazione e di erogazione e ogni altra condizione inerente alla concessione dell'aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.