Art. 21 
 
                  Spin off per attivita' di ricerca 
 
  1.  I  soggetti  proponenti   possono   presentare   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca  una  domanda  di  agevolazione  per
specifici progetti  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui
all'art. 60, comma 4, lettera  f-bis)  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83. A tal fine l'intervento del Ministero  opera  secondo  i
criteri e le modalita' procedurali stabiliti nel presente  decreto  e
negli appositi bandi/avvisi ministeriali. 
  2. Le domande di cui al comma precedente possono essere  presentate
da professori e ricercatori universitari e  dagli  enti  pubblici  di
ricerca e da dottorandi di ricerca e titolari di assegni  di  ricerca
di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. I soggetti proponenti di  cui  al  precedente  comma  2  possono
presentare le domande anche congiuntamente ad uno o piu' dei soggetti
previsti all'art. 5 del presente  decreto,  che  saranno  specificati
negli appositi bandi/avvisi ministeriali,  comprese  le  societa'  di
assicurazione, le banche iscritte all'albo di  cui  all'art.  13  del
decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  gli  intermediari
finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con  legge
14 agosto 1993, n. 344, le societa' finanziarie per  l'innovazione  e
lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge  5  ottobre  1991,  n.
317, i  fondi  mobiliari  chiusi  di  cui  all'art.  36  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  4. Alla presentazione della domanda, i soggetti  proponenti  devono
contestualmente  allegare  alla  medesima  formale  dichiarazione  di
impegno a costituirsi in societa'  entro  e  non  oltre  la  data  di
decretazione di concessione dell'agevolazione, e comunque entro e non
oltre trenta giorni da una formale richiesta da parte del Ministero. 
  5. I  soggetti  proponenti  di  cui  al  precedente  comma  2  sono
ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i  relativi
regolamenti universitari o degli  enti  di  appartenenza  ne  abbiano
disciplinato  la  procedura  autorizzativa  e  il   collocamento   in
aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio,
e abbiano definito le questioni relative  ai  diritti  di  proprieta'
intellettuale nonche' le limitazioni volte a prevenire i conflitti di
interesse con le societa' costituite o da costituire. 
  6.  I  soggetti  proponenti  devono  presentare   una   descrizione
dettagliata del progetto di  ricerca,  unitamente  alle  informazioni
relative al mercato di riferimento, nonche' ad un piano di sviluppo e
ad un piano finanziario della nuova societa'. I  soggetti  proponenti
si impegnano, altresi', a fornire tutti  gli  elementi  complementari
necessari alla valutazione della domanda. 
  7. Le modalita' di presentazione delle domande, le modalita'  ed  i
criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti  di
aiuto concedibili, le modalita' di rendicontazione e di erogazione  e
ogni altra condizione inerente alla  concessione  dell'aiuto  saranno
disciplinate da appositi bandi/avvisi.