Art. 23 Interventi di pubblicita' e trasparenza 1. I bandi/avvisi di cui ai precedenti articoli del presente decreto possono anche prevedere, nel rispetto della riservatezza dei dati progettuali e della protezione della proprieta' intellettuale, la pubblicazione «Open Data» e «Open Access» di tutti i dati concernenti le domande presentate, le domande selezionate, le valutazioni conseguite, le risorse assegnate, le tempistiche di valutazione e di erogazione delle risorse, i risultati conseguiti.