Art. 23 
 
               Interventi di pubblicita' e trasparenza 
 
  1. I bandi/avvisi  di  cui  ai  precedenti  articoli  del  presente
decreto possono anche prevedere, nel rispetto della riservatezza  dei
dati progettuali e della protezione della  proprieta'  intellettuale,
la pubblicazione  «Open  Data»  e  «Open  Access»  di  tutti  i  dati
concernenti  le  domande  presentate,  le  domande  selezionate,   le
valutazioni conseguite,  le  risorse  assegnate,  le  tempistiche  di
valutazione e di erogazione delle risorse, i risultati conseguiti.