Art. 3 Risorse e fondi 1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del FIRST che, ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento su fondi gestiti dal Ministero, sulle disponibilita' delle risorse derivanti da altri fondi nazionali. 2. Le disponibilita' del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilita', dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito fondo. 3. Il Ministero puo' procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio per le quali puo' avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi. 4. Per quanto concerne i grandi programmi di ricerca, gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono altresi' realizzati a valere sulle disponibilita' di altre risorse dell'Unione europea e nazionali di volta in volta assegnate al Ministero medesimo.