Art. 3 
 
                           Risorse e fondi 
 
  1. Gli interventi di sostegno  di  cui  al  presente  decreto  sono
realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del  FIRST  che,
ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni ed integrazioni sono annualmente ripartite
con decreto del  Ministro,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  a  valere  sulle  risorse
stanziate  nelle  forme  di  cofinanziamento  su  fondi  gestiti  dal
Ministero, sulle disponibilita'  delle  risorse  derivanti  da  altri
fondi nazionali. 
  2. Le disponibilita' del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai
conferimenti annualmente disposti  dalla  legge  di  stabilita',  dai
rientri dei contributi concessi sotto forma di credito  agevolato  e,
per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse  assegnate
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito fondo. 
  3. Il Ministero puo' procedere, con onere a  carico  del  FIRST,  a
specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio per  le  quali
puo'  avvalersi  di  soggetti  individuati  ai  sensi  delle  vigenti
normative in materia di appalti pubblici di servizi. 
  4.  Per  quanto  concerne  i  grandi  programmi  di  ricerca,   gli
interventi di sostegno di  cui  al  presente  decreto  sono  altresi'
realizzati a valere sulle disponibilita' di altre risorse dell'Unione
europea  e  nazionali  di  volta  in  volta  assegnate  al  Ministero
medesimo.