Art. 4 Linee di intervento e modalita' procedurali di carattere generale 1. Le linee di intervento, in generale, si articolano in: a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere b), e) ed f-bis) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni; b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni; c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi; d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini del presente decreto, gli specifici interventi di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalita' procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformita' alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi.