Art. 4 
 
             Linee di intervento e modalita' procedurali 
                        di carattere generale 
 
  1. Le linee di intervento, in generale, si articolano in: 
    a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere  b),  e)
ed f-bis) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera  c)  del
comma 4 dell'art.  60  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    c) linea di intervento 3: interventi di  innovazione  sociale  di
cui alla lettera d) del comma 4 dell'art.  60  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  134  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
prioritariamente   proposti   da   giovani   i   cui   requisiti   di
partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi; 
    d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera  f)  del
comma 4 dell'art.  60  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Ai fini del presente decreto, gli specifici interventi di cui al
precedente comma 1 sono realizzati secondo modalita'  procedurali  di
carattere valutativo e negoziale, in conformita' alle  previsioni  di
cui  ai  successivi  articoli,  attraverso  l'ausilio  di   strumenti
informatizzati e comunque nel rispetto  delle  modalita'  procedurali
disciplinate dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi.