Art. 5 Soggetti ammissibili 1. Possono ricevere il sostegno di cui al presente decreto i soggetti previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 2. Il bando/avviso puo' prevedere specifici requisiti per la composizione dei soggetti proponenti, dei soggetti attuatori, dei soggetti realizzatore e/o esecutori che partecipano alla realizzazione degli interventi, nonche' il numero massimo di proposte che un soggetto proponente/attuatore puo' presentare. 3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun intervento di cui al presente decreto, nel caso di presentazione della proposta da parte di piu' soggetti, gli stessi individuano tra di loro, nel rispetto delle forme di legge, un soggetto capofila mandatario, il quale assolve, tra gli altri, i seguenti compiti: a) rappresenta i soggetti nei rapporti con il Ministero, agendo in proprio e per loro conto; b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti mandanti, la proposta o progetto di ricerca; c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti, le erogazioni per stato di avanzamento; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto di ricerca; e) sottoscrive, in nome e per conto dei soggetti mandanti, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero. I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti e poteri da conferire al medesimo soggetto capofila. 4. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta' cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta', di cui alla comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni; c) altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento. 5. Ove applicabile, l'individuazione di soggetti privati con cui presentare la proposta e realizzare l'intervento e' effettuata dai soggetti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione.