Art. 5 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Possono ricevere il  sostegno  di  cui  al  presente  decreto  i
soggetti previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  2. Il  bando/avviso  puo'  prevedere  specifici  requisiti  per  la
composizione dei soggetti proponenti,  dei  soggetti  attuatori,  dei
soggetti   realizzatore   e/o   esecutori   che   partecipano    alla
realizzazione degli interventi, nonche' il numero massimo di proposte
che un soggetto proponente/attuatore puo' presentare. 
  3. Ai fini della  semplificazione  dei  rapporti  istruttori  e  di
gestione di ciascun intervento di cui al presente decreto,  nel  caso
di presentazione della proposta da parte di piu' soggetti, gli stessi
individuano tra di loro,  nel  rispetto  delle  forme  di  legge,  un
soggetto capofila mandatario, il  quale  assolve,  tra  gli  altri, i
seguenti compiti: 
    a) rappresenta i soggetti nei rapporti con il  Ministero,  agendo
in proprio e per loro conto; 
    b)  presenta,  ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  e  del
mantenimento delle stesse, in nome proprio e per  conto  degli  altri
soggetti mandanti, la proposta o progetto di ricerca; 
    c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti, le
erogazioni per stato di avanzamento; 
    d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
progetto di ricerca; 
    e) sottoscrive, in nome e per conto  dei  soggetti  mandanti,  il
capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro  atto
negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella  forma
predisposta dal Ministero. 
  I  singoli  bandi/avvisi  possono  prevedere  eventuali   ulteriori
compiti e poteri da conferire al medesimo soggetto capofila. 
  4. Le imprese tra i soggetti ammissibili di  cui  al  comma  1  del
presente articolo devono inoltre  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a)  non  rientrare  fra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o
incompatibili dalla Commissione europea; 
    b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta'
cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento n. 651/2014  e  dagli
orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  per  il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in  difficolta',  di  cui
alla comunicazione 2014/C 249/01 del  31  luglio  2014  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    c) altri requisiti specifici previsti dalla normativa  europea  o
nazionale di riferimento. 
  5. Ove applicabile, l'individuazione di soggetti  privati  con  cui
presentare la proposta e realizzare l'intervento  e'  effettuata  dai
soggetti pubblici nel rispetto dei principi di  trasparenza,  parita'
di trattamento e non discriminazione.