Art. 6 Costi ammissibili 1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, sono considerati ammissibili i costi effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario, o qualora applicabile dal soggetto attuatore e dai soggetti esecutori, che rientrano nelle categorie indicate nel regolamento n. 651/2014, cosi' come specificato nell'Allegato I della comunicazione UE 2014/C 198/01 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilita' pubblica generale. 2. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi. 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non e' incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR. 4. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purche' direttamente afferente all'intervento finanziato. 5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della proposta.