Art. 6 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  specifiche  disposizioni
contenute  nei  successivi  articoli  del  presente   decreto,   sono
considerati ammissibili  i  costi  effettivamente  e  definitivamente
sostenuti  dal  soggetto  beneficiario,  o  qualora  applicabile  dal
soggetto attuatore e dai  soggetti  esecutori,  che  rientrano  nelle
categorie  indicate  nel  regolamento   n.   651/2014,   cosi'   come
specificato nell'Allegato I della comunicazione UE  2014/C  198/01  e
successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza e nel  rispetto
dei principi  e  delle  norme  dettate  in  materia  di  contabilita'
pubblica generale. 
  2. Nel rispetto dei limiti di  cui  al  precedente  comma  1,  sono
ammissibili   i   costi   espressamente   specificati   nei   singoli
bandi/avvisi. 
  3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo
se  questa  non  sia  recuperabile,  nel  rispetto  della   normativa
nazionale  di  riferimento.  Tale  importo  dovra'  tuttavia   essere
puntualmente tracciato per  ogni  progetto  nei  sistemi  informatici
gestionali, in quanto non e'  incluso  nell'ambito  della  stima  dei
costi progettuali ai fini del PNRR. 
  4. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e'  un
costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale
e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite  in  cui  non
sia recuperabile  e  purche'  direttamente  afferente  all'intervento
finanziato. 
  5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di
concessione e comunque non prima del  novantesimo  giorno  successivo
alla data di presentazione della proposta.