Art. 7 
 
                 Modalita' generali di presentazione 
 
  1. Per la realizzazione degli interventi di cui  presente  decreto,
il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili  a
presentare proposte nelle tematiche individuate. 
  2.  I  singoli  bandi/avvisi  prevedono  normalmente   i   seguenti
contenuti minimi: 
    a) finalita', riferimenti normativi, definizioni; 
    b) dotazione finanziaria del bando/avviso; 
    c) soggetti ammissibili; 
    d) caratteristiche degli  interventi,  elementi  della  proposta,
inclusi  milestones  e  targets  di  livello  europeo  e   nazionale,
intermedi e finali connessi all'esecuzione dell'intervento; 
    e) criteri di ammissibilita'; 
    f) dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione  del
progetto; 
    g) termini e modalita' di presentazione della domanda, inclusa la
modulistica e i documenti da trasmettere; 
    h) fasi, modalita', criteri di valutazione e  approvazione  della
domanda; 
    i) obblighi del soggetto attuatore; 
    j) modalita' di gestione degli interventi; 
    k) modifiche/variazioni dell'intervento; 
    l) modalita' di  rendicontazione  dei  milestones  e  targets  di
livello europeo e nazionale e delle spese; 
    m) modalita' di erogazione del sostegno; 
    n)  schemi  di  capitolato   tecnico   e   relativo   schema   di
disciplinare; 
    o) responsabili e punti di contatto; 
    p) modalita'  di  gestione  dei  risultati  dei  progetti  e  dei
relativi dati; 
    q) tutela della privacy.