Art. 7 Modalita' generali di presentazione 1. Per la realizzazione degli interventi di cui presente decreto, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare proposte nelle tematiche individuate. 2. I singoli bandi/avvisi prevedono normalmente i seguenti contenuti minimi: a) finalita', riferimenti normativi, definizioni; b) dotazione finanziaria del bando/avviso; c) soggetti ammissibili; d) caratteristiche degli interventi, elementi della proposta, inclusi milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali connessi all'esecuzione dell'intervento; e) criteri di ammissibilita'; f) dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto; g) termini e modalita' di presentazione della domanda, inclusa la modulistica e i documenti da trasmettere; h) fasi, modalita', criteri di valutazione e approvazione della domanda; i) obblighi del soggetto attuatore; j) modalita' di gestione degli interventi; k) modifiche/variazioni dell'intervento; l) modalita' di rendicontazione dei milestones e targets di livello europeo e nazionale e delle spese; m) modalita' di erogazione del sostegno; n) schemi di capitolato tecnico e relativo schema di disciplinare; o) responsabili e punti di contatto; p) modalita' di gestione dei risultati dei progetti e dei relativi dati; q) tutela della privacy.