Art. 8 
 
           Valutazione ex ante delle proposte progettuali 
 
  1. La valutazione delle domande e'  preceduta  dalla  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando/avviso  e
prende   in   considerazione    la    qualita'    e    gli    aspetti
economico-finanziari della proposta. I  criteri  e  la  procedura  di
valutazione sono definiti nel bando/avviso in conformita' al presente
decreto. 
  2. La valutazione e'  effettuata  da  esperti  tecnico  scientifici
«ETS» nominati dal Ministero,  di  nazionalita'  italiana  o  estera,
individuati dal CNVR nell'ambito di appositi  elenchi  gestiti  dalla
Commissione europea,  dal  Ministero  stesso,  da  altre  istituzioni
nazionali e  comunitarie.  La  procedura  di   nomina   e'   definita
nell'avviso e garantisce che gli esperti, per  numero  e  competenze,
assicurino una valutazione rispondente  ai  principi  di  speditezza,
imparzialita' e assenza di conflitti di interesse. La valutazione  e'
operata dagli esperti individualmente, in gruppi, collegialmente o in
forma mista nel caso  di  piu'  fasi,  secondo  quanto  definito  nel
bando/avviso. 
  3. Per la verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione
degli  aspetti  economico-finanziari  il  Ministero  puo'  avvalersi,
mediante convenzione in attuazione della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, art. 1 comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di banche  e
societa' finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di
comprovata competenza, professionalita' e strumenti tecnici adeguati,
individuati nel rispetto del diritto applicabile. 
  4. Gli esiti della valutazione sono documentati con  una  relazione
contenente giudizi motivati rispetto a ciascun criterio definito  nel
bando/avviso. Qualora il bando/avviso disponga la formazione di una o
piu' graduatorie,  la  valutazione  include  un  punteggio  assegnato
secondo le modalita' e lo schema di attribuzione ivi previsto. 
  5. La concessione del sostegno e' disposta in base agli esiti della
valutazione  e,  ove  previsto  dal  bando/avviso,   in   base   alla
collocazione della domanda nella graduatoria. 
  6.  Per  i  progetti  gia'  selezionati  nel  quadro  di  programmi
dell'Unione  europea  o  di  accordi  internazionali,  a  seguito  di
bandi/avvisi internazionali di ricerca, si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 18 del presente decreto. 
  7. Sulla base degli esiti delle valutazioni e  delle  verifiche  di
cui  al  presente  articolo,   il   Ministero   adotta   e   comunica
provvedimenti conseguenti.