Art. 8 Valutazione ex ante delle proposte progettuali 1. La valutazione delle domande e' preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando/avviso e prende in considerazione la qualita' e gli aspetti economico-finanziari della proposta. I criteri e la procedura di valutazione sono definiti nel bando/avviso in conformita' al presente decreto. 2. La valutazione e' effettuata da esperti tecnico scientifici «ETS» nominati dal Ministero, di nazionalita' italiana o estera, individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali e comunitarie. La procedura di nomina e' definita nell'avviso e garantisce che gli esperti, per numero e competenze, assicurino una valutazione rispondente ai principi di speditezza, imparzialita' e assenza di conflitti di interesse. La valutazione e' operata dagli esperti individualmente, in gruppi, collegialmente o in forma mista nel caso di piu' fasi, secondo quanto definito nel bando/avviso. 3. Per la verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione degli aspetti economico-finanziari il Ministero puo' avvalersi, mediante convenzione in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di banche e societa' finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalita' e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile. 4. Gli esiti della valutazione sono documentati con una relazione contenente giudizi motivati rispetto a ciascun criterio definito nel bando/avviso. Qualora il bando/avviso disponga la formazione di una o piu' graduatorie, la valutazione include un punteggio assegnato secondo le modalita' e lo schema di attribuzione ivi previsto. 5. La concessione del sostegno e' disposta in base agli esiti della valutazione e, ove previsto dal bando/avviso, in base alla collocazione della domanda nella graduatoria. 6. Per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente decreto. 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni e delle verifiche di cui al presente articolo, il Ministero adotta e comunica provvedimenti conseguenti.