Art. 9 Valutazione in due fasi 1. Per gli investimenti relativi a grandi programmi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il bando/avviso puo' prevedere che la procedura di cui all'art. 8 sia preceduta da una manifestazione di interesse. In questo caso, la valutazione e' condotta in due fasi e sono ammessi alla presentazione delle proposte esclusivamente i soggetti che abbiano superato la prima fase della selezione. 2. In relazione alle caratteristiche dell'investimento previsto, il bando/avviso puo' prevedere altresi' l'obbligo per i soggetti proponenti di costituirsi secondo specifiche forme giuridiche e di adottare adeguati modelli di governance ai fini della concessione del sostegno e della realizzazione dell'intervento, inclusa la costituzione di un organismo interno di monitoraggio scientifico i cui componenti siano nominati dal Ministero. 3. Nella manifestazione di interesse i soggetti proponenti dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione e descrivono gli elementi essenziali della proposta richiesti dal bando/avviso, inclusi gli obiettivi, l'impatto atteso e, ove previsto, gli altri soggetti coinvolti e la tempistica di attuazione. 4. Gli esperti di cui all'art. 8 effettuano la prima valutazione rispetto agli elementi contenuti nella proposta di cui al precedente comma, sulla base dei criteri indicati nel bando/avviso. 5. In esito alla valutazione di cui al precedente comma, il Ministero, secondo le modalita' e le tempistiche previste nel bando/avviso, seleziona le proposte che accedono alla seconda fase della selezione. Il bando/avviso puo' prevedere un numero massimo di proposte da ammettere alla seconda fase. 6. Nella seconda fase della valutazione, i soggetti proponenti, secondo le modalita' e le tempistiche dettagliate nel bando/avviso, presentano la proposta integrale del programma di ricerca ove non gia' integrata nella manifestazione di interesse, che sara' oggetto della valutazione definitiva condotta secondo la procedura di cui al precedente art. 8. 7. Il Ministero, tramite i soggetti di cui all'art. 8, comma 3, procede alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti presentate nella manifestazione di interesse rilasciate dai soggetti ammessi alla seconda fase.