Art. 9 
 
                       Valutazione in due fasi 
 
  1.  Per  gli   investimenti   relativi   a   grandi   programmi   e
infrastrutture  di  ricerca  o   tecnologica   di   innovazione,   il
bando/avviso puo' prevedere che la procedura di cui  all'art.  8  sia
preceduta da una manifestazione di  interesse.  In  questo  caso,  la
valutazione e' condotta in due fasi e sono ammessi alla presentazione
delle proposte esclusivamente i  soggetti  che  abbiano  superato  la
prima fase della selezione. 
  2. In relazione alle caratteristiche dell'investimento previsto, il
bando/avviso  puo'  prevedere  altresi'  l'obbligo  per  i   soggetti
proponenti di costituirsi secondo specifiche forme  giuridiche  e  di
adottare adeguati modelli di governance ai fini della concessione del
sostegno  e   della   realizzazione   dell'intervento,   inclusa   la
costituzione di un organismo interno di  monitoraggio  scientifico  i
cui componenti siano nominati dal Ministero. 
  3.  Nella  manifestazione  di  interesse  i   soggetti   proponenti
dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione  e  descrivono
gli elementi essenziali della proposta  richiesti  dal  bando/avviso,
inclusi gli obiettivi, l'impatto atteso e, ove  previsto,  gli  altri
soggetti coinvolti e la tempistica di attuazione. 
  4. Gli esperti di cui all'art. 8 effettuano  la  prima  valutazione
rispetto agli elementi contenuti nella proposta di cui al  precedente
comma, sulla base dei criteri indicati nel bando/avviso. 
  5. In esito  alla  valutazione  di  cui  al  precedente  comma,  il
Ministero,  secondo  le  modalita'  e  le  tempistiche  previste  nel
bando/avviso, seleziona le proposte che accedono  alla  seconda  fase
della selezione. Il bando/avviso puo' prevedere un numero massimo  di
proposte da ammettere alla seconda fase. 
  6. Nella seconda fase della  valutazione,  i  soggetti  proponenti,
secondo le modalita' e le tempistiche dettagliate  nel  bando/avviso,
presentano la proposta integrale del programma  di  ricerca  ove  non
gia' integrata nella manifestazione di interesse, che  sara'  oggetto
della valutazione definitiva condotta secondo la procedura di cui  al
precedente art. 8. 
  7. Il Ministero, tramite i soggetti di cui  all'art.  8,  comma  3,
procede alla verifica, anche  a  campione,  delle  dichiarazioni  sul
possesso dei requisiti presentate nella manifestazione  di  interesse
rilasciate dai soggetti ammessi alla seconda fase.