IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Vista l'intesa n. 936  del  1°  marzo  2006,  sancita  in  sede  di
Conferenza unificata con  la  quale  sono  stati  convenuti  i  nuovi
criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell'associazionismo comunale,  dove  tra  l'altro,  all'art.  8,  e'
riservata al Ministero dell'interno la  gestione  delle  risorse  per
l'esercizio associato di funzioni e servizi di  competenza  esclusiva
dello Stato; 
  Vista l'ulteriore intesa numero 24 del 2 marzo 2022, con  la  quale
e' stato concordato,  per  l'anno  2022,  di  fissare  nel  6,50%  la
percentuale delle risorse finanziarie complessive di  competenza  del
Ministero dell'interno; 
  Considerato che per l'anno 2022, con l'intesa numero 25 del 2 marzo
2022, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali
le seguenti  regioni:  Liguria,  Lazio,  Abruzzo,  Umbria,  Campania,
Emilia-Romagna,  Puglia,  Piemonte,  Lombardia,  Calabria,   Sicilia,
Toscana, Veneto e Sardegna; 
  Visto che l'art. 7 della citata intesa 936/2006,  prevede  che  nei
territori delle  regioni  che  non  sono  individuate,  nell'anno  di
riferimento, ai sensi dell'art. 4 della  stessa  intesa,  tra  quelle
partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano,  in  via
sussidiaria,  i  criteri   contenuti   nel   decreto   del   Ministro
dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato  dal  decreto
del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato  decreto  ministeriale,  n.
289 del 2004, secondo il quale entro  il  termine  del  30  settembre
dell'anno di prima istituzione delle  unioni,  di  ampliamento  delle
stesse o di conferimento  di  nuovi  servizi  ed  in  sede  di  primo
conferimento in forma associata di servizi  comunali  alle  comunita'
montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e  le  comunita'
montane trasmettono  la  richiesta  di  contributo,  unitamente  alla
certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto,  per
l'attribuzione del contributo  statale  entro  il  31  ottobre  dello
stesso anno; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale,  il  quale  prevede
che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti  l'esercizio
associato di funzioni comunali  trasmettono  apposita  certificazione
relativa alle spese sostenute in relazione ai  servizi  conferiti  in
gestione associata,  al  fine  di  determinare  la  quota  parte  del
contributo statale ad esse spettanti; 
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5, in forza del quale, in
sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero  dei
comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione  del  numero
dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma  associata  di
servizi comunali alle comunita' montane o di  variazione  del  numero
degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso  le  unioni  di
comuni e le comunita' montane, entro il termine di  cui  all'art.  2,
comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere  il  contributo
statale; 
  Considerato che in particolare il comma 2 dell'art.  5  demanda  ad
apposito  decreto  del  Ministero  dell'interno  la  definizione  dei
modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5; 
  Visto il comma  5  dell'art.  5,  secondo  il  quale  la  quota  di
contributo di cui al comma 1 del predetto articolo  e'  rideterminato
ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed  in
conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma  associata
attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in
relazione  al  miglioramento  dei  servizi  misurato  sulla  base  di
parametri fissati con il decreto di cui al comma 2; 
  Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni
normative richiamate; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in  esame  consiste  nella   approvazione   di   una   modalita'   di
certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Enti destinatari della misura finanziaria 
 
  1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo
le unioni di comuni e le comunita' montane.