Art. 3 Quantificazione del contributo 1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.