Art. 4 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, le unioni di comuni  e  le
comunita'   montane,    devono    presentare    telematicamente    la
certificazione di cui all'art. 2 entro il termine perentorio, a  pena
di decadenza, delle ore 24:00 del 30 settembre 2022.