Art. 5 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1.  La  certificazione  dovra'  essere  compilata  con  metodologia
informatica e munita della sottoscrizione,  mediante  apposizione  di
firma digitale, del rappresentante  legale  e  del  responsabile  del
servizio finanziario. 
  2.  La  certificazione  eventualmente  trasmessa  con  modalita'  e
termini diversi da quelli previsti dal  presente  decreto  non  sara'
ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4. 
  3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza dei  dati  riportati  nella  certificazione  gia'  trasmessa
telematicamente comporta la non validita' della stessa  ai  fini  del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4. 
  4. E' facolta' delle unioni di comuni e delle comunita' montane che
avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere
una nuova certificazione sostitutiva  della  precedente,  da  inviare
sempre telematicamente, comunque  entro  i  termini  di  trasmissione
fissati all'art. 4. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 maggio 2022 
 
                                     Il direttore centrale: Colaianni