Art. 2 
 
         Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti 
 
  1.  Alle  persone  fisiche  che  acquistano,  anche  in   locazione
finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed  entro  il  31  dicembre  2022  per  le  risorse  relative
all'annualita' 2022, e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023  e
2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette  annualita',  ed
immatricolano in Italia i seguenti  veicoli  sono  riconosciuti,  nel
rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, i seguenti
contributi: 
    a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica  omologati  in
una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella
fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2  )  per  chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa
automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  35.000  euro  IVA
esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se  e'
contestualmente  rottamato  un  veicolo  omologato  in   una   classe
inferiore ad Euro 5; 
    b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica  omologati  in
una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella
fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 )  per  chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa
automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  45.000  euro  IVA
esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se  e'
contestualmente  rottamato  un  veicolo  omologato  in   una   classe
inferiore ad Euro 5; 
    c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica  omologati  in
una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella
fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per  chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa
automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  35.000  euro  IVA
esclusa, un contributo di euro 2.000 se e' contestualmente  rottamato
un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5; 
    d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,  L7e,
nuovi di fabbrica, non  oggetto  di  incentivazione  ai  sensi  della
lettera e), omologati in una  classe  non  inferiore  ad  Euro  5,  a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno
il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento
del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro  2.500  se
e' contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2,  o
3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria
ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011; 
    e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo  pari  al
30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro.
Il contributo di cui al primo periodo e' pari al  40  per  cento  del
prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000  euro,  nel  caso  sia
consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o
3 di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero
di cui sia intestatario o proprietario, da  almeno  dodici  mesi,  un
familiare convivente; 
    f) per i veicoli commerciali di  categoria  N1  e  N2,  nuovi  di
fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con  contestuale
rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad  Euro
4, e' riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1  fino
a 1,5 tonnellate; un contributo  di  6.000  euro  per  i  veicoli  N1
superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo  di
12.000 euro per i veicoli N2 superiori a  3,5  tonnellate  fino  a  7
tonnellate; e' riconosciuto  un  contributo  di  14.000  euro  per  i
veicoli N2 superiori a  7  tonnellate  e  fino  a  12  tonnellate.  I
contributi di cui alla presente lettera sono concessi  in  favore  di
piccole  e  medie  imprese,  ivi  comprese  le  persone   giuridiche,
esercenti attivita' di trasporto di cose in conto proprio o in  conto
terzi. 
  2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e  b),  nel  rispetto
delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi anche
alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car
sharing con finalita' commerciali  e  se  tale  impiego,  nonche'  la
proprieta' in capo al soggetto  beneficiario  del  contributo,  siano
mantenute per almeno ventiquattro mesi. 
  3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle  persone  fisiche
sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria,  di
un veicolo, il quale deve essere intestato al  soggetto  beneficiario
del contributo e la  proprieta'  deve  essere  mantenuta  per  almeno
dodici mesi. 
  4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1,  sia  in
favore delle persone fisiche sia in favore delle  persone  giuridiche
ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione  deve
essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto  intestatario  del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di  locazione  finanziaria  del
veicolo nuovo, deve essere  intestato,  da  almeno  dodici  mesi,  al
soggetto utilizzatore del suddetto  veicolo  o  a  uno  dei  predetti
familiari. 
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 20 marzo  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  82  del  6
aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a  1038  e  da  1058  a  1062,
dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018  e  al  comma  656,  secondo
periodo, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.