Art. 2
Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti
1. Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione
finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative
all'annualita' 2022, e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e
2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualita', ed
immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel
rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, i seguenti
contributi:
a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in
una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella
fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA
esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se e'
contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe
inferiore ad Euro 5;
b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in
una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella
fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA
esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se e'
contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe
inferiore ad Euro 5;
c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in
una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella
fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro
(Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA
esclusa, un contributo di euro 2.000 se e' contestualmente rottamato
un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,
nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della
lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno
il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento
del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se
e' contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o
3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria
ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011;
e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al
30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro.
Il contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del
prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia
consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o
3 di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero
di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un
familiare convivente;
f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di
fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale
rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro
4, e' riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino
a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1
superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di
12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7
tonnellate; e' riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i
veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I
contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di
piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche,
esercenti attivita' di trasporto di cose in conto proprio o in conto
terzi.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto
delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi anche
alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car
sharing con finalita' commerciali e se tale impiego, nonche' la
proprieta' in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano
mantenute per almeno ventiquattro mesi.
3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle persone fisiche
sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di
un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario
del contributo e la proprieta' deve essere mantenuta per almeno
dodici mesi.
4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in
favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche
ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione deve
essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6
aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062,
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo
periodo, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.