Art. 3 
 
Individuazione  e  riparto  delle  risorse  del  Fondo  destinate  al
  riconoscimento  degli  incentivi  per  l'acquisto  di  veicoli  non
  inquinanti 
 
  1. Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi
per l'acquisto di veicoli non inquinanti, individuate in 650  milioni
di euro  per  ciascuna  delle  annualita'  dal  2022  al  2024,  sono
assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che   provvede
all'erogazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e dai commi  2
e 3 del presente articolo. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le  risorse  trasferite
ai sensi del comma 1 quali limiti massimi complessivi annui di spesa,
sono cosi' destinate: 
    a) per l'anno 2022, 220 milioni di euro ai contributi di cui alla
lettera a), 225 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b),
170 milioni di euro ai contributi di cui  alla  lettera  c),  per  10
milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15  milioni  di
euro ai contributi di cui alla lettera e) e 10  milioni  di  euro  ai
contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2,  comma  1.  Una  quota
pari al 5 per cento delle risorse destinate  dal  presente  comma  ai
contributi di cui alle lettere a) e  b)  dell'art.  2,  comma  1,  e'
riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 2; 
    b) per l'anno 2023, 230 milioni di euro ai contributi di cui alla
lettera a), 235 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b),
150 milioni di euro ai contributi di  cui  alla  lettera  c),  per  5
milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15  milioni  di
euro ai contributi di cui alla lettera e) e 15  milioni  di  euro  ai
contributi di cui alla lettera f). Una quota  pari  al  5  per  cento
delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui  alle
lettere a) e b) dell'art. 2, comma  1,  e'  riservata  agli  acquisti
effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma  2  del  medesimo
art. 2; 
    c) per l'anno 2024, 245 milioni di euro ai contributi di cui alla
lettera a), 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b),
120 milioni di euro ai contributi di  cui  alla  lettera  c),  per  5
milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15  milioni  di
euro ai contributi di cui alla lettera e) e 20  milioni  di  euro  ai
contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2,  comma  1.  Una  quota
pari al 5 per cento delle risorse destinate  dal  presente  comma  ai
contributi di cui alle lettere a) e  b)  dell'art.  2,  comma  1,  e'
riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 2. 
  3.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro  per  lo  sviluppo  economico,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  della  transizione
ecologica,  anche   in   ragione   dell'andamento   del   mercato   e
dell'evoluzione tecnologica, possono essere  rimodulati,  nel  limite
dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma
2 e gli incentivi di cui all'art. 2.