IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario», ed in particolare l'art. 9; Visto il comma 2 del richiamato art. 9 secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le specifiche modalita' per il rilascio delle copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese, in formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, con autentica ed attestazione da parte del conservatore del registro delle imprese della provenienza dallo stesso registro e della conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento attuativo del registro delle imprese; Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Ritenuto di dover dare attuazione al menzionato art. 9 del decreto legislativo n. 183/2021; Decreta: Art. 1 Rilascio in formato digitale 1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, le Camere di commercio rilasciano le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico. 2. Salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti di cui al comma 1 sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.