Art. 2 Autentica ed attestazione 1. Le copie e gli estratti di cui all'art. 1 sono rilasciati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in conformita' alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate da AgID ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto: a) come copia informatica di documento analogico; b) come copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; c) come copia informatica di documento informatico; d) come duplicato informatico. 2. Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti di cui al comma 1 e' apposta, per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, la seguente dichiarazione: «Si rilascia copia integrale / per estratto del documento protocollato al Registro delle imprese con n. PRV/RI/PRA/anno/numero in data (gg/mm/aaaa), e se ne attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, la provenienza dal Registro delle imprese e la conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati». 3. Il documento informatico recante la copia o l'estratto di cui al comma 2 e' sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata da parte del conservatore del registro delle imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante invio al domicilio digitale da questi indicato al momento dell'istanza, ovvero consegna diretta su supporto informatico.