Art. 2 
 
                      Autentica ed attestazione 
 
  1. Le copie e gli estratti di cui all'art. 1  sono  rilasciati,  ai
sensi e per gli effetti di  cui  agli  articoli  20  e  seguenti  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ed  in  conformita'  alle
regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate da AgID ai sensi
dell'art. 71 del medesimo decreto: 
    a) come copia informatica di documento analogico; 
    b) come copia per immagine su supporto informatico  di  documento
analogico; 
    c) come copia informatica di documento informatico; 
    d) come duplicato informatico. 
  2. Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie  e
sugli estratti di cui al comma 1 e' apposta, per le finalita' di  cui
al comma 2 dell'art. 1, la seguente dichiarazione: «Si rilascia copia
integrale / per estratto del documento protocollato al Registro delle
imprese con n. PRV/RI/PRA/anno/numero in data (gg/mm/aaaa), e  se  ne
attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8  novembre
2021, n.  183,  la  provenienza  dal  Registro  delle  imprese  e  la
conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati». 
  3. Il documento informatico recante la copia o l'estratto di cui al
comma 2 e'  sottoscritto  con  firma  digitale  o  firma  elettronica
qualificata o avanzata da parte del conservatore del  registro  delle
imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di
cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante  invio
al domicilio digitale da questi  indicato  al  momento  dell'istanza,
ovvero consegna diretta su supporto informatico.