Art. 3 
 
  1. Lo Stato maggiore della difesa e'  autorizzato  ad  adottare  le
procedure piu' rapide  per  assicurare  la  tempestiva  consegna  dei
mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione. 
 
    Roma, 10 maggio 2022 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Di Maio 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2022 
Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 3