IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52,  rubricato  «Disciplina  del  potere  di  ordinanza  del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale
e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla  pandemia
da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'epidemia
da COVID-19 concernenti  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100; 
  Visto  il  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento   della   diffusione   del   COVID-19   nei   cantieri»,
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  le
parti sociali; 
  Visto il documento recante «Linee guida per  la  prevenzione  della
diffusione del COVID-19 nei cantieri», proposto dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili in data 27 aprile  2022,
condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  in
cui si da' atto dell'adesione delle parti sociali; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e internazionale; 
  Ritenuto necessario adeguare le misure  per  la  prevenzione  della
diffusione  del  COVID-19  nei  cantieri,  all'interno   del   quadro
normativo  vigente  e  in  considerazione   dell'attuale   situazione
epidemiologica; 
  Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai  sensi  dell'art.  10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  il  documento
recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19
nei cantieri»; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle
attivita' nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel  rispetto  del
documento recante «Linee guida per la  prevenzione  della  diffusione
del COVID-19 nei cantieri», che costituisce  parte  integrante  della
presente ordinanza.