Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti  a  decorrere  dalla  data
della sua adozione e  fino  al  31  dicembre  2022,  fatte  salve  le
specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
   La presente ordinanza e' trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma,  9 maggio 2022 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1475