Art. 2 1. Per gli anni 2020 e 2021 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri e' fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione: ===================================================== | Regione | Valore di riferimento | +===========================+=======================+ |Abruzzo | euro 36.697,00| +---------------------------+-----------------------+ |Basilicata | euro 12.235,00| +---------------------------+-----------------------+ |Calabria | euro 39.656,00| +---------------------------+-----------------------+ |Campania | euro 68.584,00| +---------------------------+-----------------------+ |Emilia Romagna | euro 98.403,00| +---------------------------+-----------------------+ |Friuli Venezia Giulia | euro 49.594,00| +---------------------------+-----------------------+ |Lazio | euro 134.353,00| +---------------------------+-----------------------+ |Liguria | euro 35.516,00| +---------------------------+-----------------------+ |Lombardia | euro 145.401,00| +---------------------------+-----------------------+ |Marche | euro 40.104,00| +---------------------------+-----------------------+ |Molise | euro 8.762,00| +---------------------------+-----------------------+ |Piemonte | euro 96.267,00| +---------------------------+-----------------------+ |Puglia | euro 64.949,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sardegna | euro 47.298,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sicilia | euro 51.799,00| +---------------------------+-----------------------+ |Toscana | euro 30.038,00| +---------------------------+-----------------------+ |Trentino-Alto Adige | euro 96.110,00| +---------------------------+-----------------------+ |Umbria | euro 6.992,00| +---------------------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | euro 6.960,00| +---------------------------+-----------------------+ |Veneto | euro 113.088,00| +---------------------------+-----------------------+ 2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in base ai dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2020. 3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 7,5 % per ciascuno degli anni di riferimento. 4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali per gli operatori di rete locali in applicazione di quanto previsto dai commi precedenti per l'intera copertura di province e regioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita' DVB-T2, in misura superiore all'80% della propria capacita' trasmissiva. 7. Ciascun operatore di rete in ambito locale e' tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 8. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, sono esonerate dal pagamento dei contributi determinati dal presente decreto.