IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita', modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165 ed in particolare l'art. 11, comma 4; Considerato che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilita' agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilita' deve applicarsi anche alle date di comunicazione delle modifiche di cui all'art. 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; Considerato che, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, dopo il termine ultimo di presentazione e' consentito aggiungere o modificare nella domanda unica o nella domanda di pagamento singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati; Considerato che, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche sono consentite entro un termine non anteriore a quindici giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento iniziale; Considerato che l'art. 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 consente di utilizzare un sistema di controlli incrociati preliminari, i cui risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi; Considerato che, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1-bis, del regolamento (UE) n. 809/2014, il beneficiario che e' stato informato dei risultati dei controlli preliminari puo' modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle agricole per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze; Considerato che l'art. 40-bis del regolamento (UE) n. 809/2014 consente di effettuare controlli tramite monitoraggio e di comunicare tempestivamente con i beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi, consentendo loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo; Considerato che, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1-ter, del regolamento (UE) n. 809/2014, se le autorita' competenti comunicano i risultati provvisori a livello di parcella di cui all'art. 40-bis, paragrafo 1, lettera d), i beneficiari possono modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l'adeguamento o l'uso di singole parcelle agricole controllate mediante monitoraggio, a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati; Ritenuto opportuno fissare i termini per la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, in modo da assicurare agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilita' di espletare per tempo tutte le procedure necessarie, in particolare per quanto concerne le diverse possibilita' di modifica delle domande; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 16 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento 1. Per l'anno 2022, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e' fissato al 16 maggio 2022.