Art. 2 Termini per la comunicazione delle modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento. 1. Le modifiche alle domande di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente entro il 1° giugno 2022. 2. In caso di applicazione dell'art. 11, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all'art. 15, paragrafo 1-bis, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente al piu' tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari. 3. In caso di applicazione dell'art. 40-bis del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio, di cui all'art. 15, paragrafo 1-ter, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente almeno quindici giorni prima del pagamento della prima rata o degli anticipi, secondo le procedure dal medesimo definite. 4. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse all'organismo pagatore competente con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. 5. Se l'organismo pagatore competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nelle domande o ha comunicato al beneficiario l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono possibili modifiche riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2022 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 576