IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia  dal  Segretariato  genera  le  del  Consiglio  con   nota
LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Vista, in  particolare,  la  missione  6  componente  2  del  PNRR,
Investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze  tecniche-professionali,
digitali  e  manageriali  del  personale  del  sistema  sanitario»  -
Subinvestimento 2.2 (a). Sub-misura: «Borse aggiuntive in  formazione
di medicina generale»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i   regolamenti   (UE)   n.   1296/2013,
n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013,
n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le  procedure  amministrativocontabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Tenuto conto che il comma 2,  dell'art.  5,  del  regolamento  (UE)
2021/241, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti,  che  «Il
dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio
«non arrecare un danno significativo»; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» e' definito, ai  sensi  dell'art.  2,  punto  6),  del
regolamento (UE) 2021/241, come  segue:  «non  sostenere  o  svolgere
attivita'   economiche   che   arrecano   un   danno    significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17  del
regolamento (UE) 2020/852»; 
  Visto l'art.  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020  relativo  all'istituzione
di un quadro che favorisce gli  investimenti  sostenibili  e  recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR.  Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto  decreto-legge  n.  77
del 2021 con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
un ufficio centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato
servizio  centrale  per  il  PNRR,  con  compiti   di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 
  Visto, altresi', l'art. 8, del suddetto  decreto-legge  n.  77  del
2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  suddetto
decreto-legge n. 77 del 2021 «In caso di mancato  rispetto  da  parte
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,  delle
citta' metropolitane, delle province e dei comuni  degli  obblighi  e
impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita'  di
soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di  atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti  del  piano,  ovvero
nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei  progetti,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento degli obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR  e  su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate»; 
  Visto l'art. 15, comma 4, del  suddetto  decreto-legge  n.  77  del
2021, dove viene previsto che gli enti di cui al comma 3 dello stesso
articolo possono accertare, tra l'altro,  le  entrate  derivanti  dal
trasferimento  delle  risorse  del  PNRR  sulla  base  della  formale
deliberazione di riparto o  assegnazione  del  contributo  a  proprio
favore,  senza   dover   attendere   l'impegno   dell'amministrazione
erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure per il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»,  con  il  quale  sono  state
assegnate alle singole amministrazioni titolari degli  interventi  le
risorse finanziarie previste per l'attuazione  degli  interventi  del
piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, sono state
assegnate  al  Ministero  della  salute  un  importo  pari   a   euro
93.984.300,00 per la  realizzazione  dell'intervento  previsto  dalla
Missione  M6,  Componente  C2,  Investimento  2.2:  «Sviluppo   delle
competenze  tecniche-professionali,  digitali   e   manageriali   del
personale  del  sistema  sanitario»  -  Sub-investimento   2.2   (a).
Sub-misura: «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale»; 
  Considerata la richiesta formale  del  7  ottobre  2021  (prot.  n.
18233-GAB) con cui  sono  state  avviate  le  interlocuzioni  con  il
Servizio Centrale per il PNRR  e  il  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  al
fine  di   intervenire   come   segue   sugli   importi   di   alcuni
sub-investimenti  previsti  dall'intervento   «2.2   Sviluppo   delle
competenze  tecniche-professionali,  digitali   e   manageriali   del
personale del sistema sanitario», di cui alla Tabella A  del  decreto
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021,
confermando l'importo complessivo  dell'intera  misura  pari  a  euro
737.600.000: 
    2.2  (a)  Sviluppo   delle   competenze   tecniche-professionali,
digitali  e  manageriali  del  personale   del   sistema   sanitario.
Sub-misura: borse  aggiuntive  in  formazione  di  medicina  generale
importo euro 101.973.006; 
    2.2  (b)  Sviluppo   delle   competenze   tecniche-professionali,
digitali  e  manageriali  del  personale   del   sistema   sanitario:
Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere importo euro
80.026.994; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15  settembre   2021   di
istituzione  dell'Unita'  di  missione  del  Ministero  della  salute
titolare di interventi PNRR; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, di trasporti e della circolazione  stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che
«La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE  -
ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Vista la circolare  n.  21  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 ottobre 2021 avente ad  oggetto  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la nota n. 0921022.U del 1°  ottobre  2021  del  Coordinatore
della Commissione salute con la quale sono  stati  comunicati  i  900
posti aggiuntivi, comprensivi della riserva del 40% dei posti per  le
regioni del meridione, come previsto dal citato art. 2, comma  6-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso  di  formazione
specifica di medicina generale per il triennio  2021-2024  finanziati
all'interno  della  missione  M6,  componente  C2,   intervento   2.2
«Sviluppo  delle  competenze   tecniche-professionali,   digitali   e
manageriali del personale del  sistema  sanitario»,  approvati  dalla
Commissione salute nella seduta del 28 settembre 2021, relativi  alle
tre annualita' del predetto ciclo formativo triennale; 
  Ritenuto di dover provvedere a ripartire con il presente decreto le
sole risorse relative  al  ciclo  triennale  2021-2023,  rinviando  a
successivi decreti l'assegnazione delle residue risorse finanziarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse  finanziarie  per  la  realizzazione  dell'intervento
previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione
M6, Componente  C2,  Investimento  2.2:  «Sviluppo  delle  competenze
tecniche-professionali, digitali  e  manageriali  del  personale  del
sistema sanitario» - Sub-investimento  2.2  (a).  Sub-misura:  «Borse
aggiuntive in formazione di medicina  generale»,  per  il  ciclo  del
triennio 2021-2023 pari a euro  33.991.002,00,  sono  assegnate  alle
singole regioni  e  province  autonome  come  indicato  nell'allegata
Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Le regioni e le province autonome possono accertare  le  entrate
derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla  base  della
formale deliberazione di riparto  o  assegnazione  del  contributo  a
proprio favore, senza dover attendere l'impegno  dell'amministrazione
erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti,
ai sensi della normativa vigente. 
  3. Le regioni e le province autonome provvedono  a  trasmettere  al
Ministero  della  salute  i  dati  necessari   alla   rendicontazione
finanziaria, procedurale e fisica degli interventi, incluso il numero
delle borse totale e per sesso dei beneficiari. 
  4. Le regioni e le province autonome, in quanto soggetti attuatori,
richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla  sezione
anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP, per gli  interventi
sotto la voce: «PNRR Borse medicina generale 21-23». 
  5. Ai fini dell'audit e della  tutela  degli  interessi  finanziari
dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art.  22,
comma 2, lettera e) del regolamento (UE) 2021/241,  nonche'  l'Unita'
di audit del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77 e gli altri soggetti con  compiti  istituzionali  di  controllo
della spesa hanno accesso  ai  dati  e  ai  documenti  necessari  per
esercitare le loro  funzioni.  Le  regioni  e  le  province  autonome
consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica,
anche con accesso in loco e mantengono disponibile la  documentazione
a  supporto  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  europea   e
nazionale in materia. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 2 novembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2963