Art. 18 
 
              Percorso di formazione e prova conclusiva 
 
  1. Il  presente  articolo  individua  le  attivita'  formative,  le
procedure, le modalita' e i  criteri  di  verifica  del  percorso  di
formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i candidati
vincitori collocati in  posizione  utile  nelle  graduatorie  di  cui
all'art. 9. 
  2. Il percorso di formazione assolve alle finalita' di svolgere  un
confronto tra le  competenze  dell'aspirante  e  quelle  del  profilo
professionale proprio del docente. 
  3. Il profilo assunto come riferimento attiene a cinque  dimensioni
o    aree     della     professionalita':     culturale-disciplinare,
metodologico-didattica,     organizzativa,     istituzionale-sociale,
formativo-professionale. 
  4. Il percorso, attivato dalle universita', prevede quaranta ore di
attivita'  formative   equivalenti   a   cinque   crediti   formativi
universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023. 
  5. Le attivita' formative previste per il percorso di formazione di
cui all'art. 59, comma 9-bis del decreto-legge  sono  organizzate  in
tre aree tematiche di seguito riportate: 
    formazione     sulle      dimensioni      culturale-disciplinare,
metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU - MPED/03  -
Didattica e pedagogia speciale); 
    formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale
- (1 CFU - SPS/07 - Sociologia generale); 
    elaborazione di un bilancio delle competenze e di un  conseguente
progetto di  sviluppo  individuale  (1  CFU  -  MPED/04  -  Pedagogia
sperimentale). 
  6. Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame  orale
sui contenuti del corso. 
  7. La valutazione finale afferisce alla padronanza  dei  contenuti,
all'utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti  teorici,  alla
chiarezza dell'esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e
si intende superata dai  candidati  che  conseguono  una  valutazione
positiva. 
  8.  A  seguito  del  superamento  dell'esame   e'   rilasciato   un
certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari
(CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico-disciplinari (SSD). 
  9. Il  mancato  superamento  della  prova  conclusiva  comporta  la
decadenza dalla procedura ed e' preclusa la  trasformazione  a  tempo
indeterminato del contratto.  Il  servizio  prestato  viene  valutato
quale incarico a tempo determinato. 
  10. Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR
responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro  la
quale gli aspiranti  dichiarano,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
positivo superamento del percorso formativo.