Art. 18 Percorso di formazione e prova conclusiva 1. Il presente articolo individua le attivita' formative, le procedure, le modalita' e i criteri di verifica del percorso di formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all'art. 9. 2. Il percorso di formazione assolve alle finalita' di svolgere un confronto tra le competenze dell'aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente. 3. Il profilo assunto come riferimento attiene a cinque dimensioni o aree della professionalita': culturale-disciplinare, metodologico-didattica, organizzativa, istituzionale-sociale, formativo-professionale. 4. Il percorso, attivato dalle universita', prevede quaranta ore di attivita' formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023. 5. Le attivita' formative previste per il percorso di formazione di cui all'art. 59, comma 9-bis del decreto-legge sono organizzate in tre aree tematiche di seguito riportate: formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU - MPED/03 - Didattica e pedagogia speciale); formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale - (1 CFU - SPS/07 - Sociologia generale); elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU - MPED/04 - Pedagogia sperimentale). 6. Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso. 7. La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all'utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell'esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva. 8. A seguito del superamento dell'esame e' rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico-disciplinari (SSD). 9. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed e' preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. 10. Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il positivo superamento del percorso formativo.