Art. 4 
 
                         Prova disciplinare 
 
  1. La prova disciplinare consiste in una  prova  orale  finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'allegato A di cui all'art. 7  del  presente  decreto  e
valuta la padronanza delle discipline. 
  2. La prova ha una durata massima  complessiva  di  trenta  minuti,
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli  ausili  previsti
dalla  normativa  vigente.  La  commissione  interloquisce   con   il
candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 3. Per  le
classi di concorso A-24, A-25 e  B-02  la  prova  e'  condotta  nella
lingua straniera oggetto di insegnamento. 
  3.  La  prova  valuta  altresi'  la  capacita'  di  comprensione  e
conversazione in lingua inglese  almeno  al  livello  B2  del  Quadro
comune  europeo  di  riferimento  per  le  lingue  ad  eccezione  dei
candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per  la  lingua
inglese.