Art. 4 Prova disciplinare 1. La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A di cui all'art. 7 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline. 2. La prova ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 3. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. 3. La prova valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.