Art. 6 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
  1. Le tracce della prova di cui  all'art.  4  sono  predisposte  da
ciascuna commissione  giudicatrice  di  cui  all'art.  11  secondo  i
programmi di cui all'art.  7.  Le  commissioni  le  predispongono  in
numero pari a tre volte quello  dei  candidati  calendarizzati  nella
singola  sessione.  Ciascun  candidato  estrae  la  traccia,  su  cui
svolgere la prova, all'atto dell'effettuazione della prova  medesima.
Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.