Art. 6 Predisposizione delle prove 1. Le tracce della prova di cui all'art. 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'art. 11 secondo i programmi di cui all'art. 7. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all'atto dell'effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.