IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18  aprile  2020  e
nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,  n.
672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio  2020,  n.  680  del  11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16  febbraio  2021,  n.
742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,  n.  752  del  19
marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile  2021,  n.
772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio  2021,  n.  776
del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del  18  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021,  n.  805
del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre
2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849  del
21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo 2022, n. 879 del 25 marzo  2022,
n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n.  888  del  16
aprile 2022 e n. 890 del 26 aprile 2022; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo  2022,  n.  24  ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022,
prevede che possono essere adottate ordinanze di  protezione  civile,
su richiesta motivata delle  amministrazioni  competenti,  e  possono
contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022; 
  Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate tempestivamente alle Camere; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 887 del 15  aprile  2022,  con  cui,  tra  l'altro,  il  Capo  del
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno, gia' soggetto attuatore nominato con decreto  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile  2020,
e' stato individuato quale  soggetto  responsabile  delle  iniziative
finalizzate  al  progressivo  rientro  nell'ordinario  e  continua  a
svolgere le proprie funzioni fino al 31  dicembre  2022,  avvalendosi
della contabilita' speciale n. 6204,  aperta  ai  sensi  dell'art.  3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
639 del 25 febbraio 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  del  29  marzo  2022
recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui
sono  state  prorogate,  sino  al  30  aprile  2022,  le  misure   di
sorveglianza sanitaria; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  28  aprile  2022
recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2022, n.  100,  con
cui sono state ulteriormente prorogate, sino al 31  maggio  2022,  le
misure di sorveglianza sanitaria; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita', di  consentire  sino  al  sopra
indicato termine del 31 maggio 2022 la prosecuzione delle  misure  di
sorveglianza sanitaria dei migranti giunti sul  territorio  nazionale
attraverso le frontiere terrestri e marittime  poste  in  essere  dal
citato soggetto responsabile e dalle Prefetture, gia' precedentemente
prorogate con la citata ordinanza n. 887/2022; 
  Vista la richiesta del Ministero dell'interno  ai  fini  di  quanto
previsto dal citato art. 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022,
nonche' la nota prot. n. 4683 del medesimo  Dicastero  del  2  maggio
2022; 
  Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Prosecuzione delle attivita' gia' svolte dal soggetto responsabile di
  cui all'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022. 
 
  1. In coerenza con quanto indicato in premessa, per  assicurare  lo
svolgimento della quarantena dei  migranti  soccorsi  in  mare  e  di
quelli giunti nel territorio nazionale a seguito di sbarchi  autonomi
ovvero attraverso le frontiere terrestri, il soggetto responsabile di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022  e'  autorizzato  a
prorogare  ulteriormente  i  contratti  e  le  convenzioni  stipulati
ovvero, in caso di necessita', ad attivare nuovi assetti,  anche  con
le modalita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 630/2020,  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile
n. 1287 del 12 aprile 2020, come integrato dall'art.  1  del  decreto
del Capo Dipartimento della protezione civile n. 2944 del  18  agosto
2020, fino al termine del 31 maggio 2022, fermo  restando  il  limite
massimo della capacita' ricettiva ridotta ai sensi di quanto previsto
dall'ordinanza n. 887/2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel  limite  massimo  di  euro
7.800.000,00, si provvede a valere sulle risorse emergenziali residue
gia'  precedentemente  autorizzate  a  favore  del  citato   soggetto
attuatore per le predette finalita' e in corso di trasferimento sulla
contabilita' speciale n. 6204 sulla base dello stato  di  avanzamento
della rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica.