Art. 2 Ulteriori misure per assicurare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei migranti nelle strutture individuate nel territorio nazionale. 1. In coerenza con quanto indicato in premessa, al fine dell'applicazione della misura della quarantena, le prefetture possono provvedere, fino al 31 maggio 2022 e in base ad apposita motivazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 630/2020 richiamata in premessa. 2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data del 1° maggio 2022 fino all'entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti, per il periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2022, quantificati in euro 235.600, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2022 sul capitolo di bilancio 2351, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio