Art. 2 
 
Ulteriori misure per assicurare  lo  svolgimento  della  sorveglianza
  sanitaria dei migranti nelle strutture individuate  nel  territorio
  nazionale. 
 
  1.  In  coerenza  con  quanto  indicato  in   premessa,   al   fine
dell'applicazione  della  misura  della  quarantena,  le   prefetture
possono provvedere, fino al 31 maggio 2022  e  in  base  ad  apposita
motivazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.  3  dell'ordinanza
n. 630/2020 richiamata in premessa. 
  2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati,  le  attivita'
svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti  e
alle convenzioni non prorogati, dalla data del 1°  maggio  2022  fino
all'entrata in vigore della presente ordinanza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  misure  di  cui  ai
commi precedenti, per il periodo dal 1° maggio  al  31  maggio  2022,
quantificati in euro 235.600, si provvede, nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo  delle  risorse
iscritte per l'anno 2022 sul capitolo  di  bilancio  2351,  piano  di
gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 maggio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio