Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  Allo  scopo  di  consentire  un  accurato  monitoraggio   delle
produzioni  cerealicole  presenti  sul  territorio  nazionale,   sono
stabilite le modalita' operative per la registrazione,  nell'apposito
registro telematico istituito nell'ambito  dei  servizi  del  Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), delle operazioni di  carico  e
scarico, inerenti ai quantitativi di cereali e di farine  di  cereali
che, detenuti a qualsiasi titolo da  imprese  agricole,  cooperative,
consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e  imprese  di
prima trasformazione, sono venduti o trasformati dagli  operatori  di
cui all'art. 2, lettera e). I prodotti oggetto di registrazione  sono
i seguenti: 
    A. frumento duro; 
    B. frumento tenero e frumento segalato; 
    C. granturco; 
    D. orzo; 
    E. farro; 
    F. segale; 
    G. sorgo; 
    H. avena; 
    I. miglio e scagliola; 
    L. semola di frumento duro; 
    M. farina di frumento duro; 
    N. farina di frumento tenero; 
    O. farina di granturco; 
    P. farina di orzo. 
  2. Gli obblighi di cui al presente decreto, per le imprese di prima
trasformazione,  sono  limitati  alle  operazioni  di   carico,   con
esclusione  della  registrazione  delle  operazioni  di  scarico   di
sfarinati.