Art. 2 Campo di applicazione 1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, sono stabilite le modalita' operative per la registrazione, nell'apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle operazioni di carico e scarico, inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali che, detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione, sono venduti o trasformati dagli operatori di cui all'art. 2, lettera e). I prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti: A. frumento duro; B. frumento tenero e frumento segalato; C. granturco; D. orzo; E. farro; F. segale; G. sorgo; H. avena; I. miglio e scagliola; L. semola di frumento duro; M. farina di frumento duro; N. farina di frumento tenero; O. farina di granturco; P. farina di orzo. 2. Gli obblighi di cui al presente decreto, per le imprese di prima trasformazione, sono limitati alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati.