Art. 3 
 
                              Registro 
 
  1. Il registro e' realizzato in ambito SIAN. 
  2. Gli  operatori  si  iscrivono  al  SIAN,  secondo  le  modalita'
descritte nei documenti pubblicati sul portale Mipaaf-Sian. 
  3.  Le  modalita'  per  la  tenuta  del  registro   sono   indicate
nell'allegato al presente decreto. 
  4. Le regole tecniche per l'accesso al  servizio  in  «cooperazione
applicativa»,  tramite  tecnologia  web-service  per  la  tenuta  del
registro, sono definite  nelle  istruzioni  tecniche  pubblicate  sul
portale Mipaaf-Sian. 
  5.  L'allegato  al  presente  decreto  puo'  essere  modificato   o
sostituito con provvedimento direttoriale adottato  di  concerto  dai
Dipartimenti dell'ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e delle Politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero.