Art. 3 Registro 1. Il registro e' realizzato in ambito SIAN. 2. Gli operatori si iscrivono al SIAN, secondo le modalita' descritte nei documenti pubblicati sul portale Mipaaf-Sian. 3. Le modalita' per la tenuta del registro sono indicate nell'allegato al presente decreto. 4. Le regole tecniche per l'accesso al servizio in «cooperazione applicativa», tramite tecnologia web-service per la tenuta del registro, sono definite nelle istruzioni tecniche pubblicate sul portale Mipaaf-Sian. 5. L'allegato al presente decreto puo' essere modificato o sostituito con provvedimento direttoriale adottato di concerto dai Dipartimenti dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero.