Art. 4 Registrazione delle operazioni di carico e scarico 1. Gli operatori effettuano la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi terzi, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse. 2. Le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo, del singolo prodotto, superiore a 30 tonnellate annue. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti e il rispetto delle modalita' di registrazione previste nell'Allegato e degli obblighi informativi ivi contenuti, gli operatori possono effettuare registrazioni complessive delle operazioni di carico e scarico, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare. 4. Le societa' cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto, riconosciute ai sensi della normativa vigente, registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato. 5. Gli operatori, nel caso di prodotto detenuto in strutture dislocate sul territorio e gestite dalla stessa impresa, possono registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti o trasformati. 6. Gli operatori possono avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto Ministeriale 27 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni per effettuare le operazioni di registrazione previste dal presente articolo.