Art. 4 
 
         Registrazione delle operazioni di carico e scarico 
 
  1. Gli  operatori  effettuano  la  registrazione  dei  prodotti  di
provenienza nazionale e unionale ovvero  importati  da  Paesi  terzi,
entro  il  giorno  20  del  terzo  mese  successivo   a   quello   di
effettuazione delle operazioni stesse. 
  2. Le registrazioni devono essere effettuate  dagli  operatori  che
detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo,  del  singolo
prodotto, superiore a 30 tonnellate annue. 
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti e il rispetto
delle modalita'  di  registrazione  previste  nell'Allegato  e  degli
obblighi informativi ivi contenuti, gli operatori possono  effettuare
registrazioni complessive delle operazioni di  carico  e  scarico,  a
condizione che i  dati  forniti  complessivamente  si  riferiscano  a
periodi temporali non superiori al mese solare. 
  4. Le societa' cooperative e gli enti associativi che detengono  il
prodotto, riconosciute ai sensi della normativa vigente, registrano i
dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti nelle  strutture  gestite
direttamente dall'organismo associativo interessato. 
  5. Gli operatori,  nel  caso  di  prodotto  detenuto  in  strutture
dislocate sul territorio e  gestite  dalla  stessa  impresa,  possono
registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati  relativi  ai
prodotti acquisiti, ceduti o trasformati. 
  6. Gli  operatori  possono  avvalersi  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza agricola (CAA) di cui al  decreto  Ministeriale  27  marzo
2001 e successive modificazioni ed  integrazioni  per  effettuare  le
operazioni di registrazione previste dal presente articolo.