Art. 7 Sanzioni 1. A partire dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dall'art. 1, comma 139, della legge n. 178/2020 o non rispettano le modalita' di tenuta telematica previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, comma 142, della legge n. 178/2020, come sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera d) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 2. Per le violazioni relative alla tenuta del Registro, ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche. 3. Per le violazioni relative alla tenuta del registro conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, e' esclusa la responsabilita' dell'operatore.