Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
  1. A partire dal 1° gennaio 2024,  ai  soggetti  che,  pur  essendo
obbligati, non istituiscono il registro previsto dall'art.  1,  comma
139, della legge n. 178/2020 o non rispettano le modalita' di  tenuta
telematica previste dal presente decreto, si  applicano  le  sanzioni
amministrative previste  dall'art.  1,  comma  142,  della  legge  n.
178/2020, come sostituito dall'art.  18,  comma  1,  lettera  d)  del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 
  2. Per le violazioni relative alla  tenuta  del  Registro,  ove  ne
ricorrano le condizioni, si applica la diffida  di  cui  all'art.  1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito  nella
legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche. 
  3. Per le violazioni relative alla tenuta del registro  conseguenti
al malfunzionamento del sistema telematico, attestato  dal  SIAN,  e'
esclusa la responsabilita' dell'operatore.