Art. 9 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le modalita' di applicazione relative  alle  disposizioni  della
richiamata legge n. 178/2020, per i quali sono previsti oneri pari  a
1 milione di euro per l'anno di avvio, sono stabilite con il presente
decreto. 
  2.   Fatto   salvo   quanto   previsto   al    comma    precedente,
dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti si provvede  con  le
risorse umane disponibili a legislazione vigente.