Art. 9 Clausola di salvaguardia 1. Le modalita' di applicazione relative alle disposizioni della richiamata legge n. 178/2020, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per l'anno di avvio, sono stabilite con il presente decreto. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti si provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.