Art. 5 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione
dello stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato  e  revocato  nel  caso  di
perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge  24  aprile
1998, n. 128 e s.i.m. e dai decreti ministeriali 12 aprile  2000,  n.
61413  e  61414  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   in
particolare ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, n. 61413
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Mozzarella di Gioia del Colle», ai sensi dell'art. 54, paragrafo  1,
del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012,
relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 16 maggio 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero