Art. 2 Richiedenti 1. Il contributo puo' essere richiesto esclusivamente dai comuni, nella persona del sindaco, da un suo delegato o dal soggetto indicato ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo. 2. Per accedere al contributo le ordinanze e le delibere della giunta comunale, devono contenere: a) l'indicazione della persona delegata a presentare la domanda; b) il numero degli «stalli rosa» realizzati a partire dal 1° gennaio 2021 o il numero degli stalli rosa che si intende realizzare; c) per le sole ordinanze emanate dal 1° gennaio al 9 novembre 2021, il numero degli stalli realizzati o da realizzare per veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale; d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, la previsione della gratuita' della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.