Art. 2 
 
                             Richiedenti 
 
  1. Il contributo puo' essere richiesto esclusivamente  dai  comuni,
nella persona del sindaco, da un suo delegato o dal soggetto indicato
ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo. 
  2. Per accedere al contributo le  ordinanze  e  le  delibere  della
giunta comunale, devono contenere: 
    a) l'indicazione della persona delegata a presentare la domanda; 
    b) il numero degli «stalli rosa»  realizzati  a  partire  dal  1°
gennaio 2021 o il numero degli stalli rosa che si intende realizzare; 
    c) per le sole ordinanze emanate dal 1°  gennaio  al  9  novembre
2021, il numero degli stalli realizzati o da realizzare  per  veicoli
adibiti al servizio di persone  con  limitata  o  impedita  capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale; 
    d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al  31  dicembre
2021, la previsione della gratuita' della sosta dei  veicoli  adibiti
al servizio di persone con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di  parcheggio
a pagamento, qualora risultino  gia'  occupati  o  indisponibili  gli
stalli a loro riservati.