Art. 3 
 
                     Programma «Dottorato InPA» 
 
  1. Nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art.  47,
comma  6,  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,   le
amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1,  comma  3
che  partecipano  al  programma  «Dottorato  InPA»  possono  attivare
contratti di apprendistato  di  alta  formazione  e  ricerca  di  cui
all'art.  45  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,   n.   81,
esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca. 
  2. Possono accedere al programma i  cittadini  italiani  o  di  uno
degli Stati  membri  dell'Unione  europea  o  stranieri  regolarmente
soggiornanti in Italia, fino all'eta' di ventinove anni, in  possesso
di laurea magistrale o titolo equipollente, con voto  di  laurea  non
inferiore  a  105/110,  iscritti  al  portale  del  reclutamento  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri http://www.inpa.gov.it L'ammissione al  programma  e  la
stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso  subordinate
al superamento delle  prove  di  ammissione  al  corso  di  dottorato
dell'ateneo partner. 
  3. Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica,  in
collaborazione con la scuola nazionale  dell'amministrazione,  invita
le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1,  comma
3, ad aderire  al  programma  attraverso  l'invio  di  convenzioni  e
protocolli sottoscritti con gli atenei e disciplina le  modalita'  di
selezione dei progetti finanziabili. 
  4. Le convenzioni sono stipulate dalle amministrazioni  interessate
con le Universita', statali e non statali, riconosciute dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, i cui  corsi  di  dottorato,  siano
stati  gia'  accreditati,  ai  sensi  del   decreto   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021,  n.  226  e  delle
linee guida  per  l'accreditamento  dei  dottorati  in  vigore.  Esse
contengono lo specifico progetto di ricerca rientrante nell'ambito di
competenza dell'amministrazione. 
  5. I protocolli  stabiliscono  la  durata  e  le  modalita',  anche
temporali, della formazione a  carico  delle  amministrazioni  e,  se
applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro  in  ragione
del numero di ore di formazione svolte presso l'ente.  La  formazione
esterna all'amministrazione e' svolta  nell'istituzione  formativa  a
cui lo studente e' iscritto e non puo', di norma, essere superiore al
60 per cento dell'orario ordinamentale. 
  6. Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000  euro  lordi
annui per la durata del dottorato. 
  7. Il programma e' finanziato nel limite di 600.000 euro all'anno. 
  8. Al conseguimento del titolo, l'amministrazione si avvarra' della
facolta' di recedere, di  cui  all'art.  42,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 giugno  2015,  n.  81.  Il  periodo  di  apprendistato
concluso con esito favorevole puo' costituire oggetto di  valutazione
nell'ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione  in  cui
e' stato svolto l'apprendistato.