Art. 3 Programma «Dottorato InPA» 1. Nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 che partecipano al programma «Dottorato InPA» possono attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca. 2. Possono accedere al programma i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, fino all'eta' di ventinove anni, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con voto di laurea non inferiore a 105/110, iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it L'ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell'ateneo partner. 3. Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con la scuola nazionale dell'amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, ad aderire al programma attraverso l'invio di convenzioni e protocolli sottoscritti con gli atenei e disciplina le modalita' di selezione dei progetti finanziabili. 4. Le convenzioni sono stipulate dalle amministrazioni interessate con le Universita', statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca, i cui corsi di dottorato, siano stati gia' accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati in vigore. Esse contengono lo specifico progetto di ricerca rientrante nell'ambito di competenza dell'amministrazione. 5. I protocolli stabiliscono la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico delle amministrazioni e, se applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte presso l'ente. La formazione esterna all'amministrazione e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 6. Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato. 7. Il programma e' finanziato nel limite di 600.000 euro all'anno. 8. Al conseguimento del titolo, l'amministrazione si avvarra' della facolta' di recedere, di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole puo' costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione in cui e' stato svolto l'apprendistato.