Art. 4 Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 1. Per l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza e' costituita una Cabina di regia mediante un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Ministero della salute, il Commissario straordinario alla PSA, la prefettura di Roma, la Regione Lazio, Roma Capitale e Citta' metropolitana di Roma Capitale. Il coordinamento della Cabina di regia e' a cura della prefettura di Roma. 2. Gli enti, le istituzioni e i soggetti individuati nella presente ordinanza assicurano, ciascuno per quanto di competenza, l'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. 3. Il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, sentita la Direzione regionale competente in materia sanitaria, puo' delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari, con oneri da attribuire mediante contabilita' separata alle risorse emergenziali appositamente stanziate. 4. La regione, per il tramite del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, verifica e assicura che le persone fisiche o giuridiche eventualmente delegate per l'esecuzione delle attivita' previste all'art. 2, comma 1, lettera a), punto iii, ed art. 3, comma 1, lettera a), punto i, posseggano le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessari ad eseguire i compiti assegnati e, nel caso, provvede a fornire tutte le ulteriori informazioni utili. 5. Il prefetto di Roma provvede al coordinamento delle Forze dell'ordine coinvolte nell'attuazione delle misure della presente ordinanza e si raccorda con il Commissario straordinario alla peste suina africana.