Art. 2 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1  sono  ripartite  tra  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  tenendo  conto
dell'estensione della superficie  forestale  in  ettari,  cosi'  come
stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi
forestali di carbonio - INFC pubblicato e relativo all'anno 2015, nei
limiti dell'85% delle risorse a disposizione. 
  2. Al fine di assicurare un'adeguata  dotazione  di  fondi  per  il
proficuo perseguimento degli obiettivi collegati  alle  azioni  della
Strategia forestale nazionale riportati  all'art.  1,  quale  fattore
correttivo del criterio indicato al comma precedente e  a  titolo  di
perequazione della ripartizione, la consistenza complessiva del fondo
viene altresi' ripartita in  quota  fissa  tra  tutte  le  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano nei limiti della quota del 7,5%
ed  un  ulteriore  quota  del  7,5%  ripartita  in  proporzione  alla
dimensione territoriale delle regioni e province autonome. 
  3. Gli importi assegnati a ciascuna  rgione  e  povincia  autonoma,
ripartiti sulla base dei criteri indicati ai commi  precedenti,  sono
riportati nella tabella di cui all'allegato A che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.