Art. 2
Criteri di riparto
1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono ripartite tra le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto
dell'estensione della superficie forestale in ettari, cosi' come
stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi
forestali di carbonio - INFC pubblicato e relativo all'anno 2015, nei
limiti dell'85% delle risorse a disposizione.
2. Al fine di assicurare un'adeguata dotazione di fondi per il
proficuo perseguimento degli obiettivi collegati alle azioni della
Strategia forestale nazionale riportati all'art. 1, quale fattore
correttivo del criterio indicato al comma precedente e a titolo di
perequazione della ripartizione, la consistenza complessiva del fondo
viene altresi' ripartita in quota fissa tra tutte le regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano nei limiti della quota del 7,5%
ed un ulteriore quota del 7,5% ripartita in proporzione alla
dimensione territoriale delle regioni e province autonome.
3. Gli importi assegnati a ciascuna rgione e povincia autonoma,
ripartiti sulla base dei criteri indicati ai commi precedenti, sono
riportati nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.