Art. 3
Beneficiari e modalita' di utilizzo
1. I fondi sono destinati alle regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano quale sostegno finanziario per favorire il
recepimento della Strategia forestale nazionale e, nello specifico,
supportare l'attuazione degli interventi e delle iniziative necessari
per la realizzazione, sui rispettivi territori, delle azioni
individuate all'art. 1 del presente decreto.
2. Ciascuna regione o provincia autonoma potra' autonomamente
allocare le risorse finanziarie assegnate con il presente decreto,
destinandole variabilmente all'attuazione di tutte o solo alcune
delle azioni di cui all'art. 1, in considerazione delle priorita'
individuate a livello locale e contestualizzate in base alle
caratteristiche territoriali, ecologiche, socioeconomiche e
paesaggistiche delle specifiche realta' locali, anche alla luce della
disponibilita' di altre fonti finanziarie afferenti alle risorse
ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse addizionali
provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o
comunitaria, destinabili ai medesimi ambiti di intervento delle
azioni suddette.
3. Indipendentemente dalle decisioni assunte in merito
all'allocazione delle risorse assegnate con il presente decreto,
dovra' comunque essere garantito il perseguimento congiunto e
coordinato degli obiettivi e dei target definiti per ciascuna delle
azioni elencate nel presente decreto, con riferimento a quanto
riportato nelle rispettive schede illustrative di dettaglio
dell'allegato 1 della Strategia forestale nazionale in relazione a
risultati attesi a livello aggregato, orizzonte temporale e
indicatori impiegabili nel monitoraggio.