Art. 3 
 
                 Beneficiari e modalita' di utilizzo 
 
  1. I fondi sono destinati alle regioni e alle Province autonome  di
Trento  e  Bolzano  quale  sostegno  finanziario  per   favorire   il
recepimento della Strategia forestale nazionale e,  nello  specifico,
supportare l'attuazione degli interventi e delle iniziative necessari
per  la  realizzazione,  sui  rispettivi  territori,   delle   azioni
individuate all'art. 1 del presente decreto. 
  2. Ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  potra'  autonomamente
allocare le risorse finanziarie assegnate con  il  presente  decreto,
destinandole variabilmente all'attuazione  di  tutte  o  solo  alcune
delle azioni di cui all'art. 1,  in  considerazione  delle  priorita'
individuate  a  livello  locale  e  contestualizzate  in  base   alle
caratteristiche   territoriali,   ecologiche,    socioeconomiche    e
paesaggistiche delle specifiche realta' locali, anche alla luce della
disponibilita' di altre  fonti  finanziarie  afferenti  alle  risorse
ordinarie  dei  rispettivi  bilanci,  ovvero  a  risorse  addizionali
provenienti da differenti strumenti finanziari di origine  statale  o
comunitaria, destinabili  ai  medesimi  ambiti  di  intervento  delle
azioni suddette. 
  3.   Indipendentemente   dalle   decisioni   assunte   in    merito
all'allocazione delle risorse  assegnate  con  il  presente  decreto,
dovra'  comunque  essere  garantito  il  perseguimento  congiunto   e
coordinato degli obiettivi e dei target definiti per  ciascuna  delle
azioni elencate  nel  presente  decreto,  con  riferimento  a  quanto
riportato  nelle  rispettive   schede   illustrative   di   dettaglio
dell'allegato 1 della Strategia forestale nazionale  in  relazione  a
risultati  attesi  a  livello  aggregato,   orizzonte   temporale   e
indicatori impiegabili nel monitoraggio.