Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  Ai  fini  del   monitoraggio   sullo   stato   di   avanzamento
dell'attuazione della Strategia forestale nazionale,  fermo  restando
quanto previsto nell'apposita sezione della Strategia e nel  rispetto
della tempistica di perseguimento  degli  specifici  obiettivi  delle
azioni  elencate  all'art.  1  riportata  nelle   rispettive   schede
illustrative di  dettaglio,  le  regioni  o  province  autonome,  con
cadenza annuale, e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello di  riferimento,  trasmettono  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  una  relazione  con  la  descrizione
delle azioni realizzate e in corso di svolgimento,  con  segnalazione
di eventuali criticita' riscontrate, anche al fine di  consentire  il
monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate  con  il  presente
decreto. 
  2. Le relazioni periodiche di cui  al  comma  precedente,  oltre  a
fornire  indicazioni  utili  per  la  valutazione  dello   stato   di
avanzamento  delle  attivita'  poste  in  essere  per  assicurare  il
perseguimento  degli  obiettivi   previsti   per   ciascuna   azione,
illustreranno altresi' le informazioni  raccolte,  per  la  parte  di
rispettiva  competenza,   necessarie   alla   quantificazione   degli
indicatori che sono stati  allo  scopo  individuati  dalla  Strategia
forestale  nazionale  con  l'obiettivo  di  analizzare  il  grado  di
efficacia ed efficienza delle azioni stesse nel tempo.