Art. 4
Monitoraggio
1. Ai fini del monitoraggio sullo stato di avanzamento
dell'attuazione della Strategia forestale nazionale, fermo restando
quanto previsto nell'apposita sezione della Strategia e nel rispetto
della tempistica di perseguimento degli specifici obiettivi delle
azioni elencate all'art. 1 riportata nelle rispettive schede
illustrative di dettaglio, le regioni o province autonome, con
cadenza annuale, e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello di riferimento, trasmettono al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali una relazione con la descrizione
delle azioni realizzate e in corso di svolgimento, con segnalazione
di eventuali criticita' riscontrate, anche al fine di consentire il
monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate con il presente
decreto.
2. Le relazioni periodiche di cui al comma precedente, oltre a
fornire indicazioni utili per la valutazione dello stato di
avanzamento delle attivita' poste in essere per assicurare il
perseguimento degli obiettivi previsti per ciascuna azione,
illustreranno altresi' le informazioni raccolte, per la parte di
rispettiva competenza, necessarie alla quantificazione degli
indicatori che sono stati allo scopo individuati dalla Strategia
forestale nazionale con l'obiettivo di analizzare il grado di
efficacia ed efficienza delle azioni stesse nel tempo.