Art. 10 
 
     Proroga dei termini correlati alla pandemia ((di COVID-19)) 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  ((1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti  dalle  patologie  e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2  e  7-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 30 giugno 2022.)) 
  1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure  in  materia
di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Al  fine  di
garantire  la  sostituzione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022. 
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1-bis  e
1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede: 
    a)  quanto  a  4.650.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione per 350.000 euro; 
    b)  quanto  a  4.500.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  all'articolo  1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato B sono prorogati al ((31 luglio  2022))  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  ((2-bis. Le  disposizioni  dell'articolo  90,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile  per  i
lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino  al  31
agosto 2022.)) 
  3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni
universitarie,  alle  Istituzioni  di  alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre 2021, n. 133. 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  continuano  ad
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in  atto
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022. 
  5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  per  la  gestione
dell'emergenza COVID-19  possono  continuare  ad  operare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31
dicembre 2022. 
  ((5-bis. Il termine di cui  al  comma  5  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  materia  di  conferimento  di
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al
personale del ruolo sanitario  del  comparto  sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
in conseguenza del collocamento  a  riposo,  nonche'  agli  operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al  31  dicembre
2022. All'attuazione della disposizione di cui al  primo  periodo  si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2019, n. 60.)) 
  5-ter. Al comma 9 dell'articolo  34  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021 e per  il  primo  trimestre
dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021  e
2022». 
  5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, le parole: «fino al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  5-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   5-ter   del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al  30
giugno 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 dicembre 2021,  n.  221,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante
          «Proroga dello stato di  emergenza  nazionale  e  ulteriori
          misure per il contenimento della  diffusione  dell'epidemia
          da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  24
          dicembre 2021, n. 305: 
                «Art. 17 (Prestazione lavorativa dei soggetti fragili
          e congedi parentali). - Omissis. 
                2. Fermi restando quanto previsto al comma 1  nonche'
          il limite di spesa  previsto  dal  presente  articolo,  con
          decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
          Ministri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  per  la
          pubblica amministrazione, da adottare entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate  le  patologie  croniche  con  scarso  compenso
          clinico e con  particolare  connotazione  di  gravita',  in
          presenza delle quali ricorre la condizione di fragilita'. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2,  2-bis
          e  7-bis,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n.  27,  recante  "Misure  di  potenziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo
          2020, n. 70, Edizione straordinaria: 
                «Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
          sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).  -
          Omissis. 
                2. Fino al 30 giugno  2021,  laddove  la  prestazione
          lavorativa non possa essere  resa  in  modalita'  agile  ai
          sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
          e privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai
          competenti organi medico-legali, attestante una  condizione
          di rischio derivante da immunodepressione  o  da  esiti  da
          patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative
          terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  5  febbraio
          1992, n.  104,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  e'
          equiparato al ricovero ospedaliero ed e'  prescritto  dalle
          competenti  autorita'  sanitarie,  nonche'  dal  medico  di
          assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla
          base documentata del riconoscimento di disabilita' o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
          marzo 2020, i periodi di assenza dal  servizio  di  cui  al
          presente comma non sono computabili ai fini del periodo  di
          comporto;  per  i  lavoratori  in  possesso  del   predetto
          riconoscimento  di  disabilita',  non  rilevano   ai   fini
          dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
          di indennita' di accompagnamento. Nessuna  responsabilita',
          neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile  al
          medico  di  assistenza  primaria  nell'ipotesi  in  cui  il
          riconoscimento dello stato  invalidante  dipenda  da  fatto
          illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
          non fruite a causa  di  assenze  dal  servizio  di  cui  al
          presente comma. 
                2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino  al  31
          ottobre 2021  i  lavoratori  fragili  di  cui  al  comma  2
          svolgono di norma la prestazione  lavorativa  in  modalita'
          agile, anche attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
          ricompresa   nella   medesima   categoria   o    area    di
          inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivi
          vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
          formazione professionale anche da remoto. 
                Omissis. 
                7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31  dicembre  2021
          per le tutele di cui al  presente  articolo,  i  datori  di
          lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso
          le  Gestioni  dell'INPS,  esclusi  i   datori   di   lavoro
          domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per  gli
          oneri sostenuti relativi ai  propri  lavoratori  dipendenti
          non aventi diritto all'assicurazione economica di  malattia
          presso l'INPS. Per ciascun  anno  solare,  il  rimborso  e'
          riconosciuto al  datore  di  lavoro  una  tantum  per  ogni
          singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in  cui  la
          prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa  essere
          svolta  in  modalita'  agile.  Il   rimborso   e'   erogato
          dall'INPS,  per  un  importo  pari  a   euro   600,00   per
          lavoratore, previa presentazione da  parte  del  datore  di
          lavoro di apposita domanda in via telematica  corredata  da
          dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele  di
          cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita'  ed
          entro i termini che  saranno  indicati  dall'INPS.  L'INPS,
          nell'effettuare  i   controlli   a   campione,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle
          dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
          all'acquisizione  e  al  trattamento  dei  dati   sensibili
          contenuti   nelle   certificazioni    mediche    e    nella
          documentazione sanitaria  dei  lavoratori  interessati.  Il
          beneficio di cui al  presente  comma  e'  riconosciuto  nel
          limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2021   dando   priorita'   agli   eventi
          cronologicamente anteriori. L'INPS procede al  monitoraggio
          del rispetto dei limiti di spesa di cui al  presente  comma
          sulla base delle domande ricevute; qualora venga  raggiunto
          il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 90, commi 3 e 4 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 19 luglio  2020  n.  77,  recante
          «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.: 
                «Art. 90 (Lavoro agile). - Omissis. 
                3. Per l'intero periodo di cui al comma 1,  i  datori
          di lavoro del settore privato comunicano al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali,  in  via  telematica,  i
          nominativi dei lavoratori e la  data  di  cessazione  della
          prestazione di lavoro in modalita' agile,  ricorrendo  alla
          documentazione  resa  disponibile  nel  sito  internet  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  87
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  per  i
          datori di lavoro  pubblici,  limitatamente  al  periodo  di
          tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre
          2020, la  modalita'  di  lavoro  agile  disciplinata  dagli
          articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
          essere applicata  dai  datori  di  lavoro  privati  a  ogni
          rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto  dei  principi
          dettati dalle menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza
          degli accordi individuali ivi  previsti;  gli  obblighi  di
          informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge  n.
          81  del  2017,  sono  assolti  in  via   telematica   anche
          ricorrendo alla documentazione resa  disponibile  nel  sito
          internet dell'Istituto  nazionale  assicurazione  infortuni
          sul lavoro (INAIL). 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettere
          a), b) e c), del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  settembre
          2021, n. 133, recante «Misure urgenti  per  l'esercizio  in
          sicurezza  delle  attivita'   scolastiche,   universitarie,
          sociali  e  in  materia  di  trasporti»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2021, n. 187: 
                «Art. 1 (Disposizioni urgenti per  l'anno  scolastico
          2021/2022 e misure per prevenire il contagio da  SARS-CoV-2
          nelle istituzioni educative, scolastiche e  universitarie).
          - Omissis. 
                2. Per consentire  lo  svolgimento  in  presenza  dei
          servizi e delle attivita' di cui al comma 1 e per prevenire
          la diffusione dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  fino  al  31
          dicembre  2021,  termine  di  cessazione  dello  stato   di
          emergenza,  sono  adottate,   in   tutte   le   istituzioni
          educative, scolastiche e universitarie, le seguenti  misure
          minime di sicurezza: 
                  a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi  di
          protezione delle vie respiratorie, fatta  eccezione  per  i
          bambini che frequentano i servizi educativi per  l'infanzia
          di cui all' articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti  con
          patologie  o  disabilita'  incompatibili  con   l'uso   dei
          predetti dispositivi e per lo svolgimento  delle  attivita'
          sportive; 
                  Omissis. 
                  b) e' raccomandato il rispetto di una  distanza  di
          sicurezza interpersonale di almeno un metro  salvo  che  le
          condizioni  strutturali-logistiche  degli  edifici  non  lo
          consentano; 
                  c) e' fatto divieto di  accedere  o  permanere  nei
          locali  scolastici   e   universitari   ai   soggetti   con
          sintomatologia   respiratoria   o   temperatura    corporea
          superiore a 37,5°. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 259, commi da 2  a
          5 e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19  maggio  2020
          n. 35, convertito con modificazioni dalla legge  19  luglio
          2020 n. 77: 
                «Art. 259 (Misure per la  funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia,  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  dell'amministrazione  penitenziaria  e
          dell'amministrazione  della   giustizia   minorile   e   di
          comunita' in materia di procedure concorsuali). - Omissis. 
                2.  Le  modalita'  di  svolgimento  delle   procedure
          concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          1, incluse  le  disposizioni  concernenti  la  composizione
          della commissione esaminatrice, possono essere stabilite  o
          rideterminate, con provvedimento omologo a quello  previsto
          per l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
          settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: 
                  a. la  semplificazione  delle  modalita'  del  loro
          svolgimento, assicurando comunque  il  profilo  comparativo
          delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta  e
          di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi
          ordinamenti. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  per
          prova scritta si intende  anche  la  prova  con  quesiti  a
          risposta multipla; 
                  b. la possibilita' dello  svolgimento  delle  prove
          anche   con   modalita'   decentrate   e   telematiche   di
          videoconferenza. 
                2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso  e,  ove
          previste, le relative aliquote percentuali di  ripartizione
          dei posti a concorso,  nonche'  la  validita'  delle  prove
          concorsuali gia' sostenute. 
                3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di
          apposito avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi
          gia' banditi, i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono
          efficaci dalla data  di  pubblicazione  nei  siti  internet
          istituzionali delle singole amministrazioni. 
                4.  I  candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a
          seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una  o
          piu' fasi delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  ai
          ruoli e alle qualifiche delle  amministrazioni  di  cui  al
          comma  1,  sono  rinviati  a  istanza  dell'interessato   a
          sostenere  le  prove   nell'ambito   del   primo   concorso
          successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso,  le
          eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
          nell'ambito dell'originario concorso sono valutate  secondo
          le disposizioni e i criteri del bando relativo al  concorso
          cui sono rinviati e i  candidati,  se  utilmente  collocati
          nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso,
          sono  avviati  alla  frequenza  del   relativo   corso   di
          formazione, ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la
          medesima decorrenza  giuridica  ed  economica  degli  altri
          vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 
                5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, in deroga alle disposizioni di  cui  all'
          articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle  procedure
          concorsuali per l'accesso alle qualifiche e  ai  ruoli  del
          personale delle amministrazioni di  cui  al  comma  1,  nel
          rispetto di prescrizioni tecniche  idonee  a  garantire  la
          tutela della salute  dei  candidati,  da  determinarsi  con
          decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro
          dell'interno,  del  Ministro  della  difesa,  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          giustizia di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione. 
                Omissis.». 
                «Art. 260 (Misure per la  funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in materia  di  corsi  di  formazione).  -
          Omissis. 
                2. In  riferimento  ai  corsi  di  formazione  svolti
          presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro
          di addestramento, le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
          possono disporre con decreto  direttoriale  o  dirigenziale
          generale,   secondo   quanto   previsto   dai    rispettivi
          ordinamenti e, in caso di corsi a carattere  universitario,
          previa intesa con gli atenei interessati: 
                  a) la rimodulazione del corso al fine  di  definire
          le modalita' di svolgimento della didattica e degli  esami,
          ivi comprese le  procedure  di  formazione  delle  relative
          graduatorie, idonee a preservare la validita' dei  percorsi
          formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei
          rispettivi ordinamenti e, in  caso  di  corsi  a  carattere
          universitario, previa intesa con gli atenei; 
                  b) la temporanea sospensione del  corso  ovvero  il
          rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data  per  il
          suo inizio. 
                3. Sulla  base  di  quanto  previsto  dai  rispettivi
          ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o
          con decreto dirigenziale generale, puo' essere disposta  la
          conclusione anticipata dei  corsi  di  formazione  anche  a
          carattere  universitario  previa  intesa  con  gli   atenei
          interessati, qualora non sia stato necessario  adottare  le
          misure di cui al comma 2 in considerazione  del  fatto  che
          sono stati gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi.
          In tal caso, resta ferma la validita'  dei  corsi  e  delle
          prove  gia'  sostenute  ai  fini  della  formazione   delle
          graduatorie di merito e per  il  personale  interessato  e'
          corrispondentemente aumentata la permanenza  per  l'accesso
          alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla
          data di conclusione del corso di formazione. 
                4. Nell'ipotesi di sospensione di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  sono  mantenuti  i  gradi  e  le   qualifiche
          possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli
          allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico
          fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli  allievi
          sono destinati, compatibilmente  con  il  rispettivo  stato
          giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  gia'  in
          servizio  presso  gli  uffici,  reparti   o   istituti   di
          interinale assegnazione da individuarsi a cura di  ciascuna
          Amministrazione  ovvero,  se  gia'  appartenenti  ai  ruoli
          dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti
          di istruzione di provenienza. Per  i  frequentatori  e  gli
          allievi che concludano positivamente il corso, il tempo  di
          applicazione del regime di cui al comma 2, lettera  b),  e'
          considerato valido ai fini della permanenza  richiesta  per
          l'accesso alla qualifica o al grado superiore. 
                5. I periodi di assenza dai corsi di  formazione  del
          personale  delle  amministrazioni  di  cui  al   comma   1,
          effettuati anche prima dell'entrata in vigore del  presente
          decreto  per   motivi   comunque   connessi   al   fenomeno
          epidemiologico   da    COVID-19,    non    concorrono    al
          raggiungimento del limite di  assenze  il  cui  superamento
          comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la
          dimissione dai medesimi corsi. 
                6. Fermi restando gli ulteriori  requisiti  richiesti
          per l'iscrizione in  ruolo,  in  caso  di  sospensione  per
          ragioni connesse al fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,
          dei corsi  per  il  transito  interno  tra  i  ruoli  delle
          amministrazioni di cui al comma 1 il personale  interessato
          e' iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso
          sarebbe spettata senza la sospensione. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  4,  comma  1  e
          2-bis, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art. 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee).
          - 1. Le regioni e le province  autonome  possono  attivare,
          anche  in  deroga   ai   requisiti   autorizzativi   e   di
          accreditamento,  aree  sanitarie   anche   temporanee   sia
          all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura,
          accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o  di  altri
          luoghi idonei, per  la  gestione  dell'emergenza  COVID-19,
          sino al termine dello stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti
          di  accreditamento  non  si  applicano  alle  strutture  di
          ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. 
                Omissis.». 
                «Art. 2-bis (Misure  straordinarie  per  l'assunzione
          degli specializzandi e per il conferimento di incarichi  di
          lavoro autonomo a personale sanitario). - Omissis. 
                5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
          assistenza, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, verificata  l'impossibilita'  di  assumere  personale,
          anche facendo ricorso agli idonei collocati in  graduatorie
          concorsuali  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
          lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, con  durata  non  superiore  a  sei  mesi,  e
          comunque entro il  termine  dello  stato  di  emergenza,  a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari  collocati   in   quiescenza.   I   predetti
          incarichi, qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
          anche in deroga  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
          vigente in materia di spesa di personale, nei limiti  delle
          risorse complessivamente indicate per ciascuna regione  con
          decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020. Agli incarichi  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo  e
          trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma  3,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  11,  comma  1  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  recante
          «Misure  emergenziali  per  il  servizio  sanitario   della
          Regione  Calabria  e  altre  misure  urgenti   in   materia
          sanitaria», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  maggio
          2019, n. 101: 
                «Art. 11 (Disposizioni in materia di personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al 10  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per ciascun anno. Qualora nella  singola  Regione
          emergano, sulla base della  metodologia  di  cui  al  sesto
          periodo,  oggettivi  ulteriori  fabbisogni   di   personale
          rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
          articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
          verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, puo'  essere  concessa  alla  medesima  Regione
          un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
          Fondo sanitario  regionale  rispetto  all'anno  precedente,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale  importo
          include  le  risorse  per  il  trattamento  accessorio  del
          personale, il cui limite, definito dall'articolo 23,  comma
          2, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, prendendo a  riferimento  come  base  di  calcolo  il
          personale in servizio al 31 dicembre 2018.  Dall'anno  2022
          l'incremento  di  cui  al  quarto  periodo  e'  subordinato
          all'adozione di una metodologia per la  determinazione  del
          fabbisogno di personale degli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione,  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, nel rispetto  del  valore
          complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
          nazionale determinata  ai  sensi  dei  precedenti  periodi,
          adotta  con  decreto  la  suddetta   metodologia   per   la
          determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con   quanto
          stabilito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
          516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
          con gli standard organizzativi, tecnologici e  quantitativi
          relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di  una
          graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
          al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
          metodologia,  predispongono   il   piano   dei   fabbisogni
          triennali per il servizio  sanitario  regionale,  che  sono
          valutati  e  approvati  dal  tavolo   di   verifica   degli
          adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
          marzo 2005,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7   maggio   2005,
          congiuntamente al Comitato  paritetico  permanente  per  la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza (LEA) di cui  all'articolo  9,  comma  1,  della
          medesima   intesa,   anche   al   fine   di   salvaguardare
          l'invarianza della spesa complessiva. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34,  comma  9  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106: 
                «Art. 34 (Altre disposizioni urgenti  in  materia  di
          salute). - Omissis. 
                9. In considerazione del contributo fornito  per  far
          fronte alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti  derivanti
          dalla diffusione del COVID-19 e per  garantire  il  massimo
          livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le
          disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14
          gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel  senso  che
          esse non si applicano, per  l'anno  2021  e  per  il  primo
          trimestre   dell'anno   2022,   agli   incarichi   di   cui
          all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge  n.  18  del
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
          2020, n. 27. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 1, del
          decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  126,
          recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare   l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza
          di  attivita'  sociali  ed  economiche»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175: 
                «Art. 6-bis (Proroga  delle  deroghe  alle  norme  in
          materia di riconoscimento  delle  qualifiche  professionali
          sanitarie). - 1. Al fine di fronteggiare la  grave  carenza
          di personale sanitario e socio-sanitario che  si  riscontra
          nel territorio nazionale,  fino  al  31  dicembre  2022  e'
          consentito   l'esercizio   temporaneo,    nel    territorio
          nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
          qualifica di  operatore  socio-sanitario,  in  deroga  alle
          norme  sul   riconoscimento   delle   predette   qualifiche
          professionali, secondo le procedure di cui all' articolo 13
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-ter   del
          decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo  2022,  n.  18,  recante
          «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in
          particolare nei luoghi di  lavoro,  nelle  scuole  e  negli
          istituti  della  formazione  superiore»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4: 
                «Art. 5-ter (Lavoro agile per genitori di  figli  con
          disabilita'). - 1. Fino alla data di cessazione dello stato
          di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   i   genitori
          lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in
          condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della
          legge 5 febbraio 1992, n.  104,  o  almeno  un  figlio  con
          bisogni educativi speciali, a  condizione  che  nel  nucleo
          familiare non vi sia altro genitore non  lavoratore  e  che
          l'attivita'  lavorativa  non  richieda  necessariamente  la
          presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di
          lavoro in modalita' agile anche in  assenza  degli  accordi
          individuali, fermo  restando  il  rispetto  degli  obblighi
          informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della  legge
          22 maggio 2017, n. 81. 
                2. Ferma  restando  l'applicazione  della  disciplina
          gia' stabilita dai  contratti  collettivi  nazionali,  fino
          alla data di cui al comma  1,  per  i  genitori  lavoratori
          dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo  comma
          1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al  lavoro
          agile.».